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Il Governo ha impugnato le leggi regionali di Toscana ed Emilia Romagna

Lo scorso 10 dicembre (data ultima per presentare le istanze di sanatoria edilizia) il Governo ha comunicato di aver impugnato le leggi regionali di Toscana (legge n. 53 del 20 ottobre 2004) ed Emilia Romagna (legge n. 23 del 21 ottobre 2004).

Le impugnative si basano sull'assunto secondo il quale le leggi regionali che escludono la sanabilità per tipologie abusive previste dalla normativa statale o che ne restringono eccessivamente l'ambito, eccedono le competenze regionali in materia di governo del territorio e devono, pertanto, essere impugnate ai sensi delle previsioni dell'articolo 127 della Costituzione.

Le disposizioni regionali che prevedano la non sanabilità di illeciti commessi su nuove costruzioni o che, comunque, non siano conformi agli strumenti urbanistici, violano il principio, contenuto nell'art. 32 della legge n. 326/03, in base al quale il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria non può trovare ostacolo nella non conformità alla disciplina vigente.

L'articolo della legge regionale toscana oggetto di impugnazione è l'art.2 che prevede la non sanabilità per tutte le opere per le quali sarebbe richiesta la concessione edilizia o la DIA sostituiva, che siano state eseguite in assenza del titolo abilitativo, e delle opere ed interventi realizzati in difformità con le destinazioni d'uso ammesse dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge regionale stessa.

Gli articoli impugnati della legge regionale dell'Emilia Romagna sono, invece, i seguenti:

  • art. 29 laddove si prevede l'asseverazione di professionisti abilitati che devono garantire la corretta applicazione del condono edilizio, con la conseguenza di loro possibile assoggettamento a responsabilità civile, penale e professionale;
  • art. 32 che nega la sanabilità per le opere realizzate mediante contributi pubblici e per gli abusi realizzati su opere che siano state oggetto di precedenti condoni;
  • art. 33 in base al quale non sono sanabili gli immobili di nuova costruzione;
  • art. 34 che nega la sanabilità degli interventi di ristrutturazione.

Qualora la Corte Costituzionale ritenesse fondata la questione di legittimità degli articoli in oggetto gli stessi verrebbero, di conseguenza, ritenuti inapplicabili fin dall'origine, con conseguente applicabilità delle previsioni della disciplina statale in materia.

In tale evenienza, perciò, i cittadini toscani ed emiliani che non hanno potuto presentare l'istanza di sanatoria edilizia per le tipologie di abusi per le quali le rispettive leggi regionali non la consentivano (contrariamente alle previsioni statali), dovrebbero essere messi in condizione di poterla presentare, a pena di violazione del principio costituzionale di parità di trattamento. Si potrebbe, pertanto, a nostro avviso, e limitatamente alla Toscana ed alll'Emilia Romagna, eccezionalmente riaprire, se pur per un tempo brevissimo, il termine di presentazione delle domande di sanatoria edilizia per tutte le ipotesi che le predette leggi consideravano escluse dalla sanabilità.