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Cassazione Sent. 6259/2013 - L'agevolazione “prima casa” sulle pertinenze a prescindere dallla categoria catastale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6259 del 13 marzo 2013, si è pronunciata in materia di agevolazioni “prima casa” applicabili ai beni pertinenziali, precisando che l’elencazione fornita dal legislatore, al comma 3, Nota II-bis, art. 1, Tariffa, Parte prima, TUS, con riferimento alle pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, sia da ritenersi esemplificativa e non esaustiva delle pertinenze agevolabili.

Nel caso di specie, in conformità a quanto deciso nei primi due gradi di giudizio, la Suprema Corte, respingendo il ricorso dell'Agenzia dell'Entrate, ha ritenuto applicabili le agevolazioni fiscali sulla prima casa anche sul lastrico solare di proprietà esclusiva del condomino, censito autonomamente rispetto all’unità immobiliare principale.

In particolare la Cassazione sostiene che “il tenore letterale della norme contenute nel testo unico sull'imposta di registro, consente di ritenere che l'ultimo inciso serva a ricomprendere tra le varie pertinenze, sulla base della nozione civilistica di pertinenze dell'immobile, di cui all'art. 817 cc, ai fini fiscali, anche le unità immobiliari ivi specificate, senza alcuna esclusione della categoria generale”e che l’elenco “non avrebbe quindi valore esaustivo delle pertinenze a cui può essere estesa l'agevolazione prima casa, ma solo valenza complementare alla categoria generale di pertinenza di rilievo civilistico, ricomprendente i beni destinati in modo durevole al servizio e ornamento di altro immobile, tra cui va ricompresso anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente”.

Infine la Corte ha ribadito che, non essendo richiesto quale presupposto dalla normativa di riferimento, “non è necessario, al fine dell'agevolazione, che il bene sia censito unitamente all'immobile principale, spettando le agevolazioni anche per l'acquisto delle pertinenze con atto separato.”