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Certificato successorio europeo al via anche in Italia

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge europea 2013-bis. Con questa norma il legislatore, all’art.32, introduce nel nostro ordinamento l’istituto del certificato successorio europeo, recependo il regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012.
La norma individua l’autorità competente per il rilascio del documento, prevedendo che il certificato venga rilasciato dal notaio su richiesta dei soggetti individuati dal regolamento e, quindi, degli eredi, dei legatari, degli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità .
Stabilisce, inoltre, che sull’eventuale reclamo sarà competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata.
Il comma 3 precisa infine che nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, ovvero i territori in cui la pubblicità immobiliare è regolata dal cd. sistema tavolare, continuerà ad applicarsi la disciplina sul rilascio del certificato di eredità e di legato, dettata dal titolo II del regio decreto n. 499 del 1929 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province).

Questo il testo:

ART. 32.
(Disposizioni in materia di certificato
successorio europeo).
1. Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento.
2. Avverso le decisioni adottate dall’autorità di rilascio ai sensi dell’articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 739 del codice di procedura civile.
3. Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato.

Per l’entrata in vigore si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.