Centrostudi

Articoli e approfondimenti sulle ultime normative

Cassazione civile n.24150/2015 - detrazione dalla collazione delle spese del nudo proprietario

Tra le novità giurisprudenziali in materia di successioni si sottolinea la sentenza della Corte di Cassazione, 26 novembre 2015, n. 24150, in merito alla estensione della applicabilità dell’art. 748 c.c., in base alla quale «In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione. Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa. Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell’immobile»., anche al donatario - nudo proprietario.

Il caso fa riferimento alla posizione del donatario che, avendo ricevuto la sola nuda proprietà (la donazione era avvenuta con riserva di usufrutto da parte del donante), avendo sostenuto spese per la miglioria dell’immobile, chiede, in sede di divisione e di collazione, di poterle detrarre a proprio vantaggio.

La cassazione dunque deve decidere se detta possibilità, prevista dall’art.748 c.c., sia invocabile soltanto quando oggetto della donazione sia stata la piena proprietà dell’immobile, con la conseguenza che in caso di donazione con riserva di usufrutto, i miglioramenti, le spese e le addizioni di cui all’art. 748 c.c. giovano al donante-usufruttuario (o ai di lui eredi), e non già al donatario-nudo proprietario, entrando a far parte della massa ereditaria del donante-usufruttuario in caso di sua morte, oppure se si possa estendere anche al nudo proprietario.

La cassazione, sulla questione, contestando anche la diversa decisione di merito della Corte d’Appello; fornisce una risposta positiva alla luce della corretta interpretazione delle motivazioni sottese alle norme in materia di collazione.

La Suprema Corte, infatti, ha precisato che la regola di cui all’art. 748 c.c. «dettata con riferimento alla collazione per imputazione dei beni immobili, si ricollega direttamente alla ratio dell’istituto: il conferimento delle donazioni, finalizzato a ricostituire il patrimonio del de cuius, non può comprendere ciò che, essendo stato realizzato dal donatario, non è mai appartenuto al donante, e, simmetricamente, deve comprendere ciò che il donatario ha deteriorato, per sua colpa. Da ciò discende, sotto il profilo processuale, che il donatario il quale invochi a suo favore l’applicazione della regola indicata nell’art. 748 c.c., comma 1, abbia l’onere di allegare il fatto a mezzo di eccezione, come avvenuto nella specie, e di provarlo, se contestato».

Concludendo, dunque, se la collazione vuole raggiunger lo scopo di ricalcolare l’effettiva consistenza del patrimonio ereditario prima di giungere a divisione, allora non si può che ricalcolare in esso l’effettivo valore della titolarità del donante/de cuius… le migliorie sostenute dal donatario non sono mai state parte del patrimonio del de cuius e quindi giustamente in esse non devono essere calcolate.