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Legge 76/2016 - unioni civili e convivenze di fatto: primi commenti

È stata pubblicata in gazzetta ufficiale n.118 del 21maggio u.s. ed è legge la tanto chiacchierata legge n.76/2016 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

La legge, che per la sua portata rivoluzionaria merita una analisi dettagliata, ha lo scopo di normare giuridicamente la posizione delle parti di una unione civile, ovvero della pratica che sostituisce il matrimonio per coppie omosessuali e, nel frattempo, disciplina parzialmente anche le convivenze di fatto (ivi comprese quelle eterosessuali).

La prima parte della legge, che entra in vigore il 5 giugno 2016, si occupa delle unioni civili, in sostanza equiparando, seppur con alcune differenze, le parti di essa alla posizione del coniuge nel matrimonio civile.
In particolare le coppie omosessuali potranno, dal 5 giugno in poi, unirsi civilmente davanti ad un pubblico ufficiale ed alla presenza di due testimoni annotando la loro unione sul registro di stato civile. Conseguenze personali saranno l’assunzione del cognome scelto dalla coppia, la scelta della residenza comune e il riconoscimento giuridico del loro rapporto sentimentale; conseguenze patrimoniali saranno la scelta del regime patrimoniale dell’unione (di default la comunione dei beni ma con possibilità di scegliere la separazione) l’assunzione di un diritto analogo a quello del coniuge in relazione a TFR, diritti previdenziali e successione.

Il divorzio, infine, che avverrà dopo una comunicazione, almeno tre mesi prima, all’ufficiale di stato civile della volontà di sciogliere l’unione, seguirà le norme ordinarie in materia di scioglimento del matrimonio.

La seconda parte della legge si occupa poi di disciplinare in parte le convivenze di fatto (riconosciute comunque anagraficamente) stabilendo che il convivente avrà diritto a:
- regolare i reciproci rapporti economici e patrimoniali e di optare per la comunione dei beni con un contratto di convivenza. Per la sottoscrizione o l'eventuale modifica o risoluzione, è necessaria la forma scritta e l'atto deve essere predisposto con l'assistenza di un professionista (avvocato o notaio) nella forma di atto pubblico o di scrittura privata;
- prendere le decisioni rilevati per il compagno in caso di ricovero e decesso;
- chiedere gli alimenti se a fine convivenza versa in stato di bisogno e non può auto sostenersi (Richiesta da fare nei confronti dell’ex compagno con priorità rispetto ai fratelli);
- mantenere l’assegnazione della casa del compagno, in caso di suo decesso, per un periodo da due a cinque anni.

Queste le novità principali introdotte dalla legge; si deve ovviamente aspettare la sua applicazione pratica per capire a fondo i punti che necessitano di ulteriori approfondimenti per la loro attuazione e, dirimere le varie questioni di legittimità ad oggi sollevate.
Nel frattempo, dal 5 giugno p.v. sarà possibile far riconoscere la propria convivenza di fatto all’Ufficio Anagrafe del proprio comune e, per le coppie che vogliono accedere al nuovo istituto dell’unione civile, sarà possibile fissare la data per detto adempimento.