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Chiarimenti in tema di agevolazioni prima casa

Chiarimenti in tema di agevolazioni prima casa

 

L’Agenzia delle Entrate ha redatto, in data odierna, la circolare n. 38 avente per oggetto “Agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. “prima casa” – Art. 1, Tariffa parte prima, nota II-bis), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”.

 

Con specifico riferimento agli immobili caduti in successione, la circolare chiarisce che dopo la soppressione dell’imposta di successione, ai trasferimenti mortis causa di immobili o diritti reali immobiliari si applicano solo le imposte ipotecaria e catastale, nella misura proporzionale rispettivamente del 2% e dell’1% del valore degli immobili, con un minimo di € 168,00 per ciascun tributo.

Tuttavia, nel caso in cui l’immobile caduto in successione sia una casa di abitazione non di lusso, e l’erede possieda i requisiti previsti per poter fruire del regime di agevolazione “prima casa”, stabilito ai fini dell’imposta di registro, cui l’articolo 69 della legge n. 342/2000 rinvia, le imposte ipotecaria e catastale (in luogo del 2% e dell’1%) si applicano nella misura fissa di € 168,00 per ciascuna di esse.

Come precisato con la risoluzione n. 29/E del 25 febbraio u.s., nei casi di successione mortis causa, l’agevolazione in oggetto spetta non soltanto per l’acquisto della proprietà, ma, più in generale, con riferimento a tutti gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione di case non di lusso, ai sensi della nota II bis dell’articolo 1 del T.U. sull’imposta di registro.

La circolare ricorda, infine, che, qualora vi siano più eredi, le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa anche se non per tutti i beneficiari dell’atto traslativo ricorrono le condizioni “prima casa”.

 

Per consultare il testo della circolare

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/circ_38e_2005.pdf