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Termine di presentazione delle successioni

Seppure si siano già evidenziati precedentemente i dubbi interpretativi insiti nella discutibile procedura adottata dal legislatore per ottenere, quale effetto finale, la reintroduzione della tassa di successione, comunque appare opportuno riferire sull'interpretazione correntemente seguita sullo spinoso punto del termine di presentazione della successione.

La decisione infatti di reintrodurre la tassa sancendo, con la legge 286/2006, il ripristino del testo Unico 346/1990 nella sua formulazione in vigore al 24 ottobre 2001 ha creato alcune situazioni dubbie:

in particolare un grosso problema applicativo è nato in riferimento al termine di presentazione della successione che, nel testo in vigore al 24 ottobre 2001, era di sei mesi.

Seppur si dubiti che il legislatore volesse, in effetti, ripristinare il testo unico come vigeva all'epoca in ogni suo articolo retroagendo al 2001 anche sul punto del termine, comunque si deve sottolineare come il disposto normativo della legge 286/2006 ripristini espressamente tutto il testo unico secondo le disposizioni dell'epoca, ivi compresa la disposizione inerente il termine di presentazione.

In attesa quindi di un eventuale chiarimento o di una norma di interpretazione autentica che indirizzi in un senso o nell'altro oppure una norma di modifica che ripristini espressamente il termine annuale, allo stato non si può che prendere atto del ripristino del termine in sei mesi, ai sensi della legge di conversione del collegato alla Finanziaria 2007, o almeno questa pare l'interpretazione seguita dalla dottrina prevalente.