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Due risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate in tema di agevolazioni prima casa

 

Due risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate in tema di agevolazioni prima casa

 

Il 25 febbraio u.s. l’Agenzia delle Entrate ha emanato due risoluzioni (la n. 25 e la N. 29) relative rispettivamente a “Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. jprima casa'. Agevolazioni” e “Rinuncia all'eredita' - Tassazione del diritto di abitazione ai fini delle imposte ipotecarie e catastali”.

 

Nella risoluzione n. 29 l’Agenzia delle Entrate risponde alle numerose richieste di chiarimento volte a conoscere se, in caso di successione mortis causa, competa l’agevolazione prima casa prevista per il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite che rinunci all’eredità. L’articolo 540 del codice civile prevede che al coniuge superstite che rinunci all’eredità spetta il diritto di abitazione sulla casa già destinata a residenza familiare. Il coniuge superstite che rinuncia all’eredità e che sia in possesso dei requisiti richiesti per usufruire delle agevolazioni per la prima casa, può chiedere l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 168,00 in luogo di quella ordinaria pari, rispettivamente, al 2% e all’1%.

 

L’Agenzia ricorda, infatti, che le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprieta' di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralita' di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione. 

Pertanto, prescindendo dalla questione connessa con il titolo giuridico (successione o legato) in forza del quale il contribuente puo' acquisire il diritto di abitazione, si ritiene che l'acquisizione in se' del diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare da parte del coniuge superstite puo' beneficiare dell'agevolazione c.d. "prima casa" a condizione che in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralita' di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione. In questo caso sono dovute le sole imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 168,00.

 

 

La risoluzione n. 25 risponde ad un’istanza di interpello con la quale un soggetto chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, dell'atto con il quale lo stesso, gia' titolare di un immobile ubicato nel territorio nazionale acquistato fruendo dell'agevolazione c.d. prima casa, proceda all'acquisto di un'ulteriore porzione immobiliare parte di un alloggio limitrofo e confinante con quello gia' posseduto che costituisce ampliamento della c.d. prima casa.

 

L'interpellante ritiene che nella fattispecie prospettata possa trovare applicazione il regime agevolato previsto per l'acquisto della prima casa, vale a dire, l'imposta di registro nella misura del 3% e le imposte ipotecaria e catastale  nella misura fissa di € 168,00.

 

L’Agenzia delle Entrate esprime parere conforme alla tesi esposta dall’interpellante. Osserva, infatti, che per poter fruire dell'agevolazione prima casa ai sensi della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,

approvato con d.P.R 26 aprile 1986, n. 131, oltre ai requisiti e alle condizioni previste dalla norma, l'acquirente deve dichiarare nell'atto di acquisto:           

 

  • di avere la residenza nel territorio del comune ove e' ubicato l'immobile da acquistare o di volerla stabilire entro18 mesi dall'acquisto;       
  • di non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da comprare;     
  • di non possedere in tutto il territorio nazionale, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, diritti di proprieta' o nuda proprieta', usufrutto, uso e abitazione su altra casa acquistata con le agevolazioni fiscali.  

 

Al momento della richiesta del beneficio in esame, pertanto, risulta ostativa alla fruizione dello stesso, la titolarita' di altra casa di abitazione nello stesso comune del nuovo acquisto, ovvero, acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui la stessa e' posta. 

Il rigore, però, di tale principio, subisce numerose attenuazioni. Come, infatti, fruiscono del regime agevolato gli atti di acquisto di pertinenze dell’abitazione successivi all’acquisto dell’immobile principale, allo stesso modo dovrebbero fruire del regime fiscale agevolato gli atti volti a realizzare un ampliamento dell’abitazione acquisendo porzioni ad essa adiacenti. L’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito, con la circolare n. 19/E del 1° marzo 2001 che l'agevolazione puo' essere applicata solo nel caso in cui i lavori effettuati rimangano contenuti nell'ambito del semplice ampliamento.

Pertanto i locali di nuova realizzazione non devono configurare una nuova unita' immobiliare ne' devono avere consistenza tale da poter essere destinati a costituire una nuova unita' immobiliare; l'abitazione, infine, deve conservare, anche dopo l'esecuzione dei lavori di ampliamento, le caratteristiche non di lusso.

Conclude, pertanto, l’Agenzia nel senso che, nella fattispecie prospettata, l'acquisto di una stanza da annettere alla prima casa di abitazione dell'acquirente costituisce ampliamento di un immobile gia' assoggettato al regime di favore e, pertanto, puo' rientrare tra le ipotesi ammesse al beneficio.

Pertanto, nel caso di ampliamento di un immobile gia' posseduto - come nel caso prospettato di acquisto di una stanza contigua ad un immobile acquistato precedentemente dallo stesso soggetto con le agevolazioni - sarà applicabile il regime di favore in presenza di tutte le condizioni previste.  

 

 

Per consultare il testo delle due risoluzioni

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/risol29_2005.pdf

http://www.geonetwork.eu/leggi/risol25_2005.pdf