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La Circolare n. 1 - Ministero delle Finanze - 3 Gennaio 2001

omissis

1.4.5 Disposizioni per le imprese agricole

(Art. 6 - comma 8 – legge finanziaria 2001.)

Misure a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

“Il comma 8 dell'art. 6, modificando il comma 1 dell'art. 14 della legge 15 dicembre 1998, n.441, al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, stabilisce un regime di esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM per gli atti di successione e donazione aventi ad oggetto tutti i beni costituenti l'azienda agricola, assoggettandoli alla sola imposta ipotecaria in misura fissa. Risulta pertanto ampliato l'oggetto dell'agevolazione che precedentemente riguardava i fondi rustici e che ora interessa i "beni costituenti l'azienda ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale".
L'esenzione spetta a condizione che l'atto intercorra tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado e che il beneficiario risulti un imprenditore agricolo di età inferiore a quaranta anni.
Infine, considerato che nessuna ulteriore variazione è intervenuta nelle norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, rimangono ancora valide, compatibilmente con le novità intervenute in materia di imposta sulle successioni e donazioni, le precisazioni contenute nella circolare 109/E del 24 maggio 2000. “

"omissis"

2.5.6 Agevolazione c. d. "Prima casa"

L'art. 33 comma 12, interviene nella nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131, modificando la lettera a) del comma 1 la quale prevede che uno dei requisiti per godere dell'agevolazione c.d. "prima casa" e' che l'immobile da acquistare sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca la propria residenza.
In tal senso l'acquirente deve rendere apposita dichiarazione, a pena di decadenza, per poter usufruire dell'imposta di registro ridotta del 3 per cento.
A seguito della modifica intervenuta, il termine entro il quale l'acquirente deve stabilire la propria residenza nel comune in cui si trova l'immobile acquistato e' stato fissato in diciotto mesi, anziche' in un anno come precedentemente previsto.
In virtu' del richiamo alla citata nota II bis, contenuto nel numero 21) della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la modifica in commento produce i suoi effetti anche ai fini dell'IVA, con riferimento, ovviamente, alle ipotesi in cui la cessione della unita' immobiliare costituente "prima casa" sia soggetta a tale ultimo tributo.
Ovviamente restano immutate tutte le altre condizioni necessarie per usufruire del beneficio in argomento e con particolare riferimento alla residenza si rinvia a quanto precisato nella risoluzione n. 20/E del 19 gennaio 1995 del Dipartimento delle Entrate.

"omissis"