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Legge n. 23 del 19/01/1942

Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.

Legge del 19/01/1942 n. 23
Gazzetta Ufficiale Numero 38 del 16/02/1942

Articolo 1: [Imposta di successione a carico della successione legittima o testamentaria di figli naturali o no riconosciuti o non riconoscibili di cui ai nn. 1 e 2, art. 277 CC]

Le trasmissioni che si verificano per successione legittima o testamentaria dai genitori in favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati nei nn. 1 e 2 dell'articolo 277 del libro I del codice civile, sono soggette alla imposta di successione nella seguente misura:

fino a lire 10.000 lire 1,25 per cento
da lire 10.001 a lire 25.000 1,50 per cento
da lire 25.001 a lire 50.000 2,00 per cento
da lire 50.001 a lire 100.000 3,00 per cento
Da lire 100.001 a lire 250.000 4,00 per cento
da lire 250.001 a lire 500.000 5,00 per cento
da lire 500.001 a lire 1.000.000 6,00 per cento
da lire 1.000.001 a lire 5.000.000 8,00 per cento
da lire 5.000.001 a lire 10.000.000 10,00 per cento
da lire 10.000.001 in poi 12,00 per cento


La precedente disposizione si applica anche per le successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, dei quali la filiazione risulti nel modo indicato nel n. 3 del predetto articolo 277, qualora questi abbiano già ottenuto sentenza di condanna agli alimenti contro il genitore ai sensi dello stesso articolo 277, ovvero abbiano conseguito con sentenza il riconoscimento dei diritti successori loro spettanti in qualità di figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 126 del codice civile, libro delle successioni e donazioni, è rappresentato dalla rendita annua massima prevista dallo stesso articolo 126, calcolata in ragione del 5 % del valore della quota ivi richiamata, da assoggettarsi ad imposta a norma dell'articolo 26 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3270, salva revisione, con eventuale rimborso, sulla base dell'ammontare dell'assegno vitalizio effettivamente conseguito risultante da sentenza o da convenzione registrata.

La domanda di rimborso deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva o dalla data di registrazione della convenzione

Articolo 2: [Successione dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili di cui al n. 3, art. 277 CC]

Fuori dei casi previsti nell'articolo 1, i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, dei quali la filiazione risulti nel modo indicato nel n. 3 predetto articolo 277, agli effetti di ottenere il trattamento tributario stabilito nello stesso articolo 1, devono provocare, dal Tribunale del luogo dell'aperta successione, un decreto in conformità delle disposizioni di cui all'articolo seguente.

Articolo 3: [Ricorso giurisdizionale per il conseguimento del trattamento tributario di cui al presente art. 1]

L'istanza al Tribunale si propone con ricorso nel quale devono essere specificati i mezzi di prova offerti e ogni altro elemento che valga a confermare la verità della dichiarazione scritta di paternità o di maturità.

Il ricorso dev'essere notificato, nel termine fissato dal Presidente del tribunale, all'Amministrazione finanziaria con invito a presentare le eventuali deduzioni e richieste nei successivi sessanta giorni.

Scaduto quest'ultimo termine, il Presidente o il giudice da lui designato provvede all'istruttoria dell'istanza senza formalità di procedura, avvisandone preventivamente le parti perché possano assistervi. Eseguita l'istruttoria ed assunta, anche d'ufficio, ogni altra informazione ritenuta opportuna, il Presidente o il giudice riferisce in Camera di consiglio al collegio, che decide con decreto.

Contro il decreto è ammesso reclamo alla Corte di appello entro il termine di giorni quindici dalla notificazione del provvedimento. La decisione della Corte non è soggetta ad ulteriore gravame

Articolo 4: [Validità del provvedimento giurisdizionale]

Il provvedimento che accoglie l'istanza vale soltanto ai fini del trattamento tributario.

Articolo 5: [Esonero per le eredità, quote di eredità e diritti il cui valore imponibile non eccede le 50.000 lire]

Quando il valore imponibile dell'eredità o della quota di eredità, o dei diritti menzionati dal citato articolo 126, spettante al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile, calcolati questi ultimi a norma del penultimo comma dell'articolo 1, non ecceda le lire cinquantamila, l'amministrazione finanziaria puo` ammettere i detti figli indicati nell'articolo 2 al trattamento tributario previsto nell'articolo 1 senza l'osservanza della procedura stabilita nelle precedenti disposizioni.

Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi superato per effetto del D.P.R. 26.10.1972, n. 637 (G.U. 11.11.1972 n. 292, S.O. n. 2) che ha disciplinato ex novo, con decorrenza dal 1 gennaio 1973, la materia dell'imposta di successione e di donazione.

Articolo 6: [Riscossione provvisoria dell'imposta di successione durante le more del processo]

In pendenza del giudizio di riconoscimento dei diritti successori spettanti al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile o del procedimento di cui all'art. 3, la finanza riscuote l'imposta di successione nella misura stabilita fra estranei, salvo il rimborso della maggiore imposta che risulterà non dovuta a seguito della definizione del giudizio di riconoscimento o del procedimento di cui all'art. 3, sempre che ne sia fatta richiesta entro sei mesi dalla data in cui la sentenza o il decreto sia divenuto definitivo.

Ove tuttavia il valore imponibile dell'eredità, o della quota di eredità, o dei diritti menzionati nel citato art. 126, spettante al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile, calcolati questi ultimi a norma dell'ultimo comma dell'art. 1, ecceda le lire 50.000 è data facoltà al Ministero delle finanze di consentire, su domanda dell'interessato, di effettuare il pagamento provvisorio dell'imposta nella misura stabilita dal 1° comma dell'art. 1, quando la quota ereditaria non comprenda capitali liquidi sufficienti al pagamento della imposta nella misura stabilita fra estranei, nè altrimenti risulti che l'erede sia in possesso di tali capitali disponibili

Articolo 7: [Inapplicabilità dell'esenzione d'imposta di cui alla L. 155/1931 e dei benefici di cui alla L. 1027/1936]

I figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, in nessun caso sono computabili agli effetti della esenzione dell'imposta di successione prevista dall'articolo 2 del R.D.L. 30 aprile 1930, n. 431, convertito nella L. 9 febbraio 1931, n. 155.

Parimenti non sono computabili per l'applicazione dei benefici previsti dall'allegato B, al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella L. 28 maggio 1936, n. 1027

Articolo 8: [Termine iniziale di applicazione della presente legge]

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano per le quote e diritti spettanti ai figli non riconosciuti o non riconoscibili in dipendenza di successioni apertesi dal giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9: [Riduzione dell'imposta di successione in favore dell'affiliato]

La misura dell'imposta di successione è ridotta di un quarto nelle trasmissioni che si verificano per successioni testamentarie dell'affiliante in favore dell'affiliato.

Articolo 10: [Entrata in vigore]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.