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Circolare n. 92/05: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse Edili

Circolare n. 92/05: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse Edili

 

Il 26 luglio u.s. i direttori generali di INPS e INAIL, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno firmato la circolare n. 92 avente per oggetto “Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse Edili”.

 

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) deve intendersi il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale, rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purchè nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. In particolare, per la verifica dell’autocertificazione, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l’azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.

 

Ai fini, in particolare, della Cassa Edile, la posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa. Quest’ultima rilascia il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica abbia dato esito positivo.

 

La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia di inizio attività (DIA).

Il DURC, chiarisce la circolare, potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio delle attestazioni SOA e dell’iscrizione all’Albo dei Fornitori, nonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell’assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.

 

Richiedente principale del DURC è l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega. Sono soggetti richiedenti anche le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA.

Con riferimento agli appalti pubblici, al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all’aggiudicazione, l’impresa può dichiarare l’assolvimento degli obblighi contributivi.

 

Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato, secondo le istruzioni ad esso allegate, in base alla tipologia della richiesta.

Il modulo verrà reso disponibile on line e potrà essere scaricato oppure compilato direttamente per l’inoltro in via telematica. Esso sarà, inoltre, disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura Territoriale degli Enti convenzionati in caso di presentazione della richiesta secondo le modalità tradizionali.

Il Modello Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica ovvero allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili. Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per territorio.

In particolare si prevede che le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.

La Cassa Edile competente per territorio provvede all’emissione del documento unico concernente la posizione contributiva dell’impresa presso di sé ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti.

Per gli appalti e i subappalti di lavori pubblici in edilizia la certificazione dovrà essere rilasciata per:

 

- la verifica della dichiarazione;

- l’aggiudicazione dell’appalto, ove pretesa;

- la stipula del contratto;

- il pagamento degli stati di avanzamento lavori;

- il collaudo e il pagamento del saldo finale.

Per i lavori privati il rilascio dovrà avvenire prima dell’inizio dei lavori oggetto di concessione o denuncia di inizio attività.

Per le attestazioni SOA, infine,  la certificazione dovrà essere rilasciata prima dell’inoltro dell’istanza agli organismi preposti al rilascio.

 

Il DURC verrà prodotto dal sistema solamente quando tutti gli Enti avranno inserito in procedura l’esito dell’istruttoria e, comunque, entro 30 giorni. Nel caso in cui tale termine decorra senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà, relativamente alla regolarità contributiva nei confronti di tali Enti la procedura del silenzio-assenso, che non può, però, essere estesa alle Casse Edili. Pertanto, nel caso in cui INPS o INAIL o entrambi tali enti non si sia pronunciato in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa Edile competente dovrà comunque emettere il DURC entro 30 giorni.

 

Con riferimento ai lavori privati in edilizia, si prevede che le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 494/1996, modificato dall'articolo 86, comma 10 del Dlgs 276/2003, sono valide per il periodo di un mese dalla data del rilascio

 

Appare verosimile, comunque, che l’effettivo utilizzo del documento non sarà immediato, ma avverrà dopo un adeguato periodo di formazione del personale.

 

Per consultare il testo della circolare

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/circolare92_2005.pdf