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Tra pochi giorni entreranno in vigore le Direttive CE n. 17 e n. 18 del 2004

Tra pochi giorni entreranno in vigore le Direttive CE n. 17 e n. 18 del 2004

 

Il 31 gennaio p.v. scade il termine ultimo per recepire le direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE in tema di appalti pubblici.

 

Alcune disposizioni della direttiva n. 18 relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, entreranno in vigore già a far data dal 1° febbraio p.v. anche in mancanza delle relative norme di recepimento. Si tratta, infatti, delle c.d. norme self-executing, contenenti disposizioni sufficientemente precise da renderle immediatamente applicabili in tutti gli Stati membri.

 

Tali disposizioni sono quelle relative alla possibilità, per gli operatori economici, in relazione ad un appalto determinato, di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti che abbiano con essi. Si tratta del c.d. avvalimento.

Altre disposizioni immediatamente applicabili sono quelle relative alla possibilità, prevista per l’Amministrazione aggiudicatrice, di scegliere il concessionario dei lavori pubblici anche senza svolgere la gara. Tale ultima disposizione si distanzia dalle previsioni della Legge Merloni, che dispone, invece, che si faccia ricorso al criterio della licitazione privata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

Non sono, invece, di sicura, immediata applicazione, le disposizioni che si riferiscono alla disciplina della procedura negoziata, laddove si prevede, in ipotesi più numerose di quelle previste dalla Legge Merloni, la possibilità di aggiudicare gli appalti senza previa pubblicazione del bando di gara.

 

Certamente di non immediata applicazione sono, invece, le norme sugli appalti che sono distinti in tre tipologie:

 

appalti di sola esecuzione (la tipologia ordinaria prevista nella Legge Merloni);

appalto integrato, relativo, cioè, alla progettazione ed esecuzione insieme (la disciplina contenuta nella Legge Merloni prevede, invece, la possibilità di fare ricorso a tale tipologia contrattuale solamente in casi specificamente indicati);

general contractor (tipologia non prevista dalla (Legge Merloni).

 

Le norme relative alle diverse categorie di appalto non sono immediatamente applicabili perché la direttiva rimette al legislatore nazionale la scelta della tipologia di appalto da utilizzare.

 

Ugualmente, non avranno immediata applicazione, ma sarà necessario attendere la legislazione nazione di recepimento, le norme relative ai nuovi istituti previsti a livello comunitario, ovvero l’appalto concorso e gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza; il dialogo competitivo; gli accordi quadro; i sistemi dinamici di acquisizione; nonché il ricorso alle aste elettroniche. Per tutti questi istituti si prevede, comunque, che gli Stati membri “possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici” di ricorrervi.

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/Dirett%20Ce%2018%20%202004.pdf