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Varianti in corso d'opera secondo la Merloni e la Direttiva 2004/18/Ce

Vediamo, in breve, quali sono le differenze fondamentali, tra la Legge Merloni e la Direttiva 2004/18/Ce in tema di disciplina delle varianti in corso d'opera.

Legge Merloni.

L'art. 25 prevede che le varianti in corso d'opera sono ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, solo per:

•  esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamenti;

•  cause impreviste e imprevedibili;

•  intervenuta impossibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e purchè non alterino l'impostazione progettuale;

•  presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni su cui si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

•  nei casi di cui all'art. 1664, comma 2, c.c., ovvero per difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore;

•  manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori od omissioni della progettazione stessa. Si considerano errori od omissioni di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione stessa, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, nonché la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono poi ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, quelle varianti, in aumento o in diminuzione, che siano finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purchè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Laddove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

L'art. 134 del Regolamento attuativo della Legge Merloni prevede, inoltre, che nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. In caso di violazione di questa disposizione, non si fa luogo al pagamento dei lavori non autorizzati e l'appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in pristino, nella situazione originaria, dei lavori e delle opere.

Laddove, per uno dei casi previsti dalla legge, si renda necessario apportare varianti in corso d'opera o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nella relazione che dovrà inviare alla stazione appaltante.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma laddove comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano utilizzare dei materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formulazione di nuovi prezzi.

Direttiva 2004/18/Ce.

L'art. 24 della Direttiva prevede che, laddove il criterio per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.

Le amministrazioni aggiudicatrici dovranno precisare nel bando se ed in quali circostanze autorizzeranno le varianti. In mancanza di indicazioni al riguardo, le varianti si intendono non autorizzate. Laddove, invece, vi sia la previsione dell'autorizzazione, l'amministrazione dovrà menzionare, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Esse prenderanno, così, in considerazione, solo le varianti che risponderanno ai requisiti minimi da esse stesse indicati.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato le varianti non potranno respingere una variante solamente perché, se accolta, la variante stessa configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture, o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.