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Sentenza Corte di Cassazione n.13291 del 17 giugno 2011 - riacquisto e perdita benefici prima casa

Con la sentenza n.13.291 del 17 giugno u.s. la Corte di  Cassazione chiarisce che chi compra pochi millesimi di un'altra abitazione, anche se entro un anno dalla precedente vendita, decade dalla possibilità di applicare il beneficio della agevolazione prima casa.

Infatti, per la Corte di Cassazione, nell'ipotesi di trasferimento infraquinquennale dell'immobile comprato usufruendo dei benefici prima casa - il successivo acquisto non dell'intera proprietà ma solo di una piccola quota millesimale di un altro immobile, entro un anno dalla precedente vendita, determina la decadenza dai benefici fiscali, laddove l'esiguità della quota acquistata non permetta di disporre del bene in modo tale da poterlo adibire a propria abitazione.