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Circolare AdT 7/2011 - dichiarazione di conformità oggettiva

La circolare 18 novembre 2011, n. 7/2011 dell’Agenzia del Territorio, afferma l’impossibilità di rendere la c.d. dichiarazione di conformità oggettiva dei dati e delle planimetrie catastali con lo stato di fatto (art. 29, comma 1-bis, prima parte, legge 27 febbraio 1985, n. 52), agli atti di trasferimento aventi ad oggetto gli immobili urbani posti in essere nella fase "intermedia", cioè successivamente all'iscrizione in catasto, in via transitoria, della rendita presunta, ma prima della "regolarizzazione" catastale.

Ciò in quanto, per le unità immobiliari derivate da fabbricati mai dichiarati, non si procede all'aggiornamento cartografico e non sono redatti i relativi elaborati grafici, venendo così a mancare l'elemento principale di raffronto, cioè la planimetria depositata in catasto.

La circolare richiama le due fasi in cui si articola l'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati mai dichiarati, e cioè: “a) la prima fase, relativa all'attribuzione della rendita presunta, che si conclude con la registrazione in atti degli esiti degli accertamenti eseguiti dall'Ufficio (iscrizione in catasto della rendita presunta in via transitoria), cui consegue la notifica dell'avviso di accertamento all'intestatario catastale, fase per la quale la dichiarazione di conformità oggettiva non può essere resa per i motivi indicati; b) la seconda fase, finalizzata all'attribuzione della rendita definitiva, che si attiva con la presentazione di un atto di aggiornamento da parte del soggetto interessato, oppure, in mancanza, attraverso la predisposizione d'ufficio delle apposite dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 e che si conclude con l'accatastamento dell'immobile e l'attribuzione di una rendita catastale definitiva, cioè con la sua completa "regolarizzazione" catastale (fatta salva, ovviamente, ogni valutazione in ordine alla regolarità urbanistica del fabbricato, rimessa al Comune territorialmente competente)”.

La circolare precisa altresì, con riferimento alle dichiarazioni di successione, che “qualora nell'attivo ereditario siano ricompresi immobili mai dichiarati, per i quali si è proceduto all'iscrizione in catasto, in via transitoria, della rendita presunta, è opportuno procedere alla completa "regolarizzazione" catastale prima della presentazione della dichiarazione di successione. In difetto tali immobili devono essere indicati sia con l'identificativo del CT, se presente in partita ordinaria, sia con gli identificativi delle UIU, così come individuate al CEU, a cui è stata attribuita la predetta rendita presunta; restano, naturalmente, salvi gli effetti fiscali retroattivi previsti per le successive rendite, proposta e definitiva, stabiliti dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto in sede di conversione dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10”.

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