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Decreto Legge Liberalizzazioni: estensione regime Iva su cessioni e locazioni e riduzione IMU per immobili invenduti

Tra le misure per rilanciare l’edilizia il decreto legge ha previsto la riduzione dell’Imu sugli immobili invenduti da una parte e la reintroduzione dell’Iva su cessione e locazione degli immobili dall’altra.

Prima delle novità introdotte con il DL sulle Liberalizzazioni approvato dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi, la normativa in materia di Iva vigente (così come derivante dalla riforma operata dal Decreto Bersani nel 2006) prevedeva che l’impresa che vendeva un immobile, dopo cinque anni dalla sua realizzazione, non poteva chiedere l’Iva al compratore pur avendola pagata in fase di costruzione sui materiali o sui servizi. Con la reintroduzione dell’Iva, invece, il costruttore potrebbe nuovamente compensare l’imposta ottenuta con quella precedentemente versata.

Queste in particolare le nuove disposizioni:

in materia di IMU è stabilito che i Comuni (a loro spese però, non cambiando nel caso il gettito statale) possano abbassare fino allo 0,38% l’imposta municipale unica sugli immobili invenduti, detta agevolazione vale però per i fabbricati già costruiti e destinati alla vendita fino a che permanga tale destinazione e non siano locati e comunque per non più di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.

In materia di compensazioni IVA la norma estende la possibilità per l’impresa costruttrice di cedere l’immobile sotto regime Iva anche dopo cinque anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione, su espressa opzione dell’impresa. Ad oggi l’Iva è invece applicabile solo entro i cinque anni dal termine della costruzione.

Il decreto inoltre estende la possibilità di assoggettare ad Iva anche le cessioni di abitazioni locate per un periodo minimo di quattro anni e di alloggi sociali, ad oggi esenti Iva.

Estensione del regime Iva anche per le locazioni effettuate dalle imprese che hanno costruito l`abitazione per la vendita e che, nel relativo atto, optano espressamente per l`imposizione, le locazioni effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, purche` di durata non inferiore a 4 anni, e le locazioni di alloggi sociali