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Risoluzione AE 55/2012 - perdita dell'agevolazione del 36% in caso di bonifico senza ritenuta d'acconto

Con Risoluzione n.55/E del 7 giugno 2012 l’Agenzia delle Entrate interviene in risposta ad un interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, in merito alla agevolazione del 36% ed alla possibilità di perdere il diritto allo sgravio in caso di incompletezza dei dati del bonifico, tali da non permettere la applicazione della ritenuta d’acconto introdotta con articolo 25 decreto legge n. 78 del 2010.

L’Agenzia chiarisce che, da quando è entrata in vigore detta normativa, che appunto impone la applicazione di una ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati da chi vuole accedere allo sgravio fiscale, “non è ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale
carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4 per cento.
Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell’agevolazione per gli interventi di cui all’art. 1 della legge n. 449 del 1997 è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall’art. 1, comma 3 (utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato).”


In caso di pagamento con bonifico ordinario, quindi, il contribuente perderà l’agevolazione.

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