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Ape: obbligo di allegazione a atti di trasferimento e locazioni a pena di nullità

Con la approvazione della legge di conversione del DL 63/2013, L.90/2013, è stata introdotta una nuova disposizione da inserirsi nel modificato D.Lgs.192/2005 (il comma 3-bis dell’art. 6 del D.lgs. n. 192/2005) che prevede che “L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.

La normativa in materia di certificazione energetica quindi, con quest’ultima modifica, torna a trattare una questione giuridica, la nullità degli atti di trasferimento, che attiene alla sfera dell’ordinamento civile, con tutti i dubbi che ne conseguono e che, con più rilevanza, sono stati sollevati in precedenza in riferimento alle leggi regionali che trattavano la stessa questione.

Interessante però vedere come, a differenza della precedente previsione dell’obbligo di allegazione a pena di nullità previsto dall’art. 15, c. 8, del D.lgs. 192/2005, nel suo testo originario (successivamente abrogato dall’art. 35, c. 2-bis, decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 nel testo emendato in sede di conversione dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, la norma in commento non prevede più che “la nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente".facendo quindi ricorso ad una nullità cd. “di protezione” (o relativa), bensì fa riferimento ad un concetto di nullità assoluta.

Ne consegue che detta nullità può:
- essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice;
- l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione;
- il contratto nullo non può essere convalidato.