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Chiarimenti in materia di agevolazioni prima casa

L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia di agevolazioni prima casa

 

 

Con Risoluzione n. 87 dell’11 luglio u.s. l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di agevolazioni prima casa, in risposta ad un’istanza di interpello presentata da un contribuente, il quale, nel 1993, acquistò un appartamento fruendo del regime agevolato in oggetto, con applicazione dell’aliquota IVA nella misura ridotta del 4%.

 

Successivamente, nel 2001, l’interpellante vendette l’immobile e divenne socio di una cooperativa edilizia la quale gli consegnò un villino che l’istante ha immediatamente destinato a propria abitazione principale, chiedendo, a questo punto, all’Agenzia delle Entrate, se, in relazione al nuovo acquisto, possa fruire del credito d’imposta di cui all’art. 7, Legge n. 448/98.

 

Ai sensi dell’articolo in oggetto, chiarisce la risoluzione, “Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato”.

 

Requisito necessario, pertanto, ai fini della fruizione del credito d’imposta è aver beneficiato di un’aliquota agevolata IVA o registro sul primo acquisto e non essere incorso in decadenza.

 

Come precisato nella circolare n. 19/01, l’importo del credito d’imposta è commisurato all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto.

 

Devono, inoltre, ricorrere, in relazione al nuovo acquisto, tutte le condizioni per la fruizione del regime di favore c.d. prima casa, tra le quali, quella di “…acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dalla vendita (…) un’altra casa di abitazione”.

 

L’ampia portata dell’espressione permette di comprendere nel concetto di “acquisizione” non solo il diritto di proprietà, ma anche i diritti reali di godimento e il diritto dell’assegnatario in via provvisoria dell’alloggio da parte della cooperativa a proprietà divisa. Situazione, quest’ultima che, come ha affermato l’Amministrazione finanziaria con risoluzione n. 880/76, “non appare diversa, nella sostanza, da quella tipicamente propria del diritto reale di abitazione”.

 

L’assegnazione dell’alloggio, pertanto, soddisfa il requisito dell’acquisizione entro l’anno e consente all’interpellante di accedere legittimamente al credito d’imposta, determinato nel minore degli importi IVA corrisposti per i due acquisti.

 

Per consultare il testo della risoluzione

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/risoluzione87_e.pdf