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L’efficacia temporale delle variazioni di classamento catastale

L’efficacia temporale delle variazioni di classamento catastale

 

L’Agenzia del Territorio, con la circolare n. 11/05, relativa a “Esercizio dell’autotutela nel settore catastale – Tipologia – Efficacia temporale delle rettifiche catastali”, fornisce chiarimenti in relazione all’efficacia temporale delle variazioni di classamento catastale operate dall’Agenzia stessa d’ufficio o, come accade più di frequente, in seguito alla presentazione di apposite istanze di parte.

 

L’attività di riesame dell’accertamento catastale posta in essere dagli uffici dell’Agenzia può assumere le seguenti connotazioni:

 

1) riesame d’ufficio o su segnalazione del contribuente, finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da semplici errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale;

2) riesame effettuato a seguito di apposita istanza del contribuente con cui lo stesso sottopone all’Amministrazione fatti, circostanze o elementi nuovi, non presenti – e, quindi, non valutabili, - al momento dell’originario accertamento.

 

Con riferimento specifico all’efficacia temporale delle variazioni catastali in oggetto, la circolare chiarisce che, se il riesame del classamento, operato d’ufficio o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela – in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale – la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva, cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.

 

Viceversa, se il riesame del classamento, attivato su istanza di parte, viene eseguito sulla base di elementi, circostanze o parametri nuovi, sopravvenuti rispetto all’originario classamento e per i quali non ricorre l’obbligo della dichiarazione in catasto, l’eventuale rettifica della rendita, scaturendo da un’attività di riesame non qualificabile come esercizio del potere di autotutela in senso stretto, non potrà che esplicare effetti ex nunc, non avrà, cioè, efficacia retroattiva.

 

La questione assume grande importanza in materia di ICI. La circolare richiama una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 15862 del 17 marzo 2005, nella quale si afferma che, quando la variazione dipenda dalla correzione di un pregresso errore e non da modificazione dei parametri, non si rende applicabile il disposto di cui all’at. 5, comma 5, della legge n. 504/92, secondo cui il valore catastale per l’ICI è quello vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

 

Per consultare il testo della circolare n. 11/2005

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/circterritorio11_2005.pdf