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Imposte ipotecaria, catastale e di registro in base al valore catastale

Imposte ipotecaria, catastale e di registro in base al valore catastale

 

Il comma 505 dell’articolo 1 del maxiemendamento alla Legge Finanziaria per l’anno 2006, presentato dal Governo, prevede che, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (DPR n. 131/1986), per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, e che abbiano ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore catastale dell'immobile e non dal valore dichiarato dalle parti. L’articolo prevede, inoltre, che i relativi onorari notarili sono ridotti del 20%.