In vigore il nuovo regime fiscale per i trasferimenti immobiliari
In data 1° gennaio 2006, sono entrate in vigore le disposizioni della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria per il 2006) tra le quali ricordiamo le previsioni in materia di trasferimenti immobiliari, di cui al comma 497. In base al dettato della norma, “In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento”.
Nel rogito verranno, pertanto, indicati il valore effettivamente pattuito tra le parti, che non rileva ai fini dell’applicazione delle imposte indirette, e il valore catastale del bene, che costituisce, l’importo sul quale verranno applicate le imposte.
La disposizione, come detto, è entrata in vigore il 1° gennaio u.s. Pertanto, con riferimento agli atti pubblici e alle scritture private autenticate, si dovrà tenere conto della data di formazione dell’atto stesso, che è data certa (no rileva la data della relativa registrazione); mentre per le scritture private non autenticate, si terrà conto della data di registrazione (non essendo certa la data di formazione dell’atto stesso).
Deve sottolinearsi che la disposizione in oggetto non si applica ai trasferimenti cui si applica l’IVA.
Il nuovo trattamento fiscale non opera in automatico ma esclusivamente previa richiesta al notaio da parte dell’acquirente. In caso contrario si applicherà il regime tradizionale, ovvero la tassazione opererà sulla base del prezzo dichiarato (o del valore del bene, qualora si superiore al prezzo).