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Risoluzione AE 285 del 7.7.08: applicabilità del valore minimo dichiarabile

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di applicabilità dell’istituto del prezzo – valore e del potere di rettifica del valore indicato in atti da parte dell’agenzia in caso di mancata applicazione del suddetto principio con la risoluzione 285 del 7.7.2008.

 

L’Agenzia, pur specificando che sull’argomento non può emettere un interpello vero e proprio non essendo stata richiesta la soluzione di un caso concreto ma solo la corretta interpretazione delle norme che prevedono l’applicazione dell’istituto del prezzo valore, ritiene comunque di emanare un documento che spieghi alcuni passaggi normativi fondamentali.

 

L’istanza richiedeva all’Agenzia di specificare se, per gli atti avvenuti tra il 1 gennaio e il 4 luglio 2006 (data in cui è entrato in vigore il Decreto Bersani), qualora non si fosse indicata in atti a volontà di procedere alla applicazione dell’istituto del prezzo – valore, comunque pur non applicando il principio gli stessi possano a ragioe essere esclusi da accertamenti fiscali qualora abbiano indicato in atti il valore minimo dichiarabile, connesso al valore catastale.

 

L’agenzia specifica che “con la circolare 6 febbraio 2007, n. 6 sono state impartite istruzioni operative circa la corretta applicazione del comma 5 – bis dell’articolo 52 del TUR, in materia di poteri di accertamento e al riguardo è stato chiarito che “i limiti all’accertamento di valore ex commi 4 e 5 dell’articolo 52 del TUR continuano a valere per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate prima del 12 agosto 2006”.

Ne consegue, pertanto, che per gli atti stipulati tra il 1° gennaio 2006 e l’11 agosto 2006, per i quali non sia determinata la base imponibile col sistema del “prezzo – valore”, trova applicazione la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 52 del TUR, semprechè, ovviamente, ne ricorrano i presupposti di legge”.

 

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