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Risoluzione 416/E: impianti da fonte geotermica e sgravi fiscali

L’Agenzia delle Entrate in risposta ad una richiesta di chiarimento relativa all’agevolazione prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999) che prevede “per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica … la concessione di un’agevolazione fiscale con credito d’imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora (kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale” ha pubblicato la risoluzione  n. 416/E del 31 ottobre 2008 chiarendo che l’agevolazione fiscale con credito d’imposta è riconosciuta sull’intero calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da energia geotermica, anche in presenza di un impianto alimentato con altre fonti e finalizzato ad aumentare la temperatura dell’acqua proveniente dalla sorgente geotermica.

Tale risposta perviene dall’agenzia previa richiesta di chiarimenti al il Ministero dello Sviluppo economico il quale ha , con nota del 7 aprile 2008, n. 6324, chiarito che “l’utilizzo diretto del calore geotermico, anche mediante reti di teleriscaldamento, è dunque applicazione appropriata allorché le temperature del fluido ricadano tra i 40°C e i 50°C, senza naturalmente precludere la possibilità di impiegare calore a più elevate temperature”

Inoltre, specificava altresì il Ministero “i predetti usi diretti possano ricorrere a calore di integrazione fornito da altre fonti, come il gas, allo scopo di assicurare continuità e adeguatezza della fornitura di calore, in quanto l’impianto così operante costituisce un sistema integrato insuscettibile di funzionare altrimenti”.

Ne consegue che è possibile riconoscere il credito di imposta sull’intero calore fornito anche in presenza di un impianto, alimentato con altre fonti, finalizzato ad aumentare la temperatura dell’acqua proveniente da una sorgente geotermica a condizione che:
- la temperatura del fluido geotermico prima dell’intervento di altra fonte energetica sia almeno di 40°C;
- il calore geotermico sia prevalente rispetto a quello aggiuntivo apportato da altra fonte energetica;
- sia comunque escluso dall’agevolazione l’apporto di calore fornito da caldaie ausiliarie o di integrazione in presenza di determinati eventi quali il blocco dell’impianto geotermico o una richiesta di calore superiore a quella consentita dalla dimensione del medesimo impianto.

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