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In via di pubblicazione il primo decreto attuativo del D.Lgs.192/05

E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri il primo dei regolamenti attuativi di cui all’art.4 del D.Lgs.192/05. In particolare il  regolamento, in attuazione dell’art.4, comma 1, lettere a) e b), definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.

Quello approvato è infatti uno dei due decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare, per completare l’attuazione dei Dlgs 192/2005 entro il 6 febbraio 2006.
Le norme attuative, infatti, sono costituite da tre decreti: un DPR in attuazione delle lettere a), b) e uno in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005, e un Decreto interministeriale, in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005, anch’esso da approvarsi già dal 2006 e ad oggi ancora non predisposto.

Il secondo DPR, quello attuativo della lettera c), ancora da emanarsi, invece definisce i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica.

Il Decreto interministeriale, infine, definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e contiene, in allegato, le Linee guida nazionali per la certificazione energetica.

Di particolare interesse, nel regolamento attuativo che dovrebbe andare finalmente a sostituire la disciplina transitoria in materia di calcolo delle prestazioni energetiche degli immobili di cui all’allegato I del D.Lgs.192, il recepimento quale metodo di calcolo delle norme UNI 11300 (recepimento peraltro già effettuato dal D.Lgs.115/08) l’individuazione di adempimenti e verifiche da effettuare anche per il rendimento energetico per la climatizzazione estiva e il coordinamento con le norme regionali emanate ed emanande alla luce della clausola di cedevolezza di cui all’art.17 D.Lgs.192.

Si attende ora la pubblicazione del DPR.

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