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Legge 102/2009 - base imponibile Iva per le Cooperative edilizie

Il decreto-legge  1  luglio  2009,  n.  78, convertito dalla legge 3 agosto
2009,  n. 102, all'art. 4-ter, comma 4, così recita:
"4.  All'articolo  3  del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono
abrogati."

I suddetti commi 2-3 dell'art. 3 del D.L. 90/1990, così stabilivano:

2.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto la base imponibile
    delle  assegnazioni  in favore dei propri soci di alloggi, adibiti ad
    abitazione  principale  costruiti  su  aree  in  proprieta',  di  cui
    all'articolo  13  della  legge  2  luglio  1949, n. 408, e successive
    modificazioni   e  integrazioni,  da  parte  di  cooperative  e  loro
    consorzi,  fruenti  o  meno  del  contributo dello Stato e degli enti
    pubblici territoriali, e' costituita dal 70 per cento del costo degli
    alloggi  medesimi se non superiore a quellostabilito dal Comitato per
    l'edilizia  residenziale.  Per  la parte eccedente il costo stabilito
    dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la riduzione della
    base imponibile.
3.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto la base imponibile
    delle  assegnazioni  in  favore dei propri soci di alloggi adibiti ad
    abitazione  principale, costruiti su aree in diritto di superficie di
    cui  all'articolo  13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
    modificazioni  e  integrazioni,  fruenti  o meno del contributo dello
    Stato  e  degli  enti pubblici territoriali, e' costituita dal 50 per
    cento  del  costo  degli  alloggi  medesimi se non superiore a quello
    stabilito  dal  Comitato  per  l'edilizia  residenziale. Per la parte
    eccedente non opera la riduzione della base imponibile.