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Nuova tabella trasmittanze per sgravi fiscali e lavori già commissionati - chiarimento ENEA

Con l’entrata in vigore del DM 26 gennaio 2010 che modifica, con decorrenza 15 marzo, i valori di trasmittanza per l’accesso agli sgravi fiscali del 55%, alcuni contribuenti si sono trovati in condizione di aver commissionato lavori o acquistato infissi sulla base della vecchia normativa e trovarsi di fronte ad una norma più restrittiva già in vigore. Pertanto alcuni di loro hanno rivolto apposito quesito all’Enea per sapere quali valori applicare.

Di seguito quesito e risposta dell’ENEA.

"D - Ho acquistato i miei infissi nel mese di febbraio 2010, osservando un valore di trasmittanza conforme al D.M. 11/03/2008, così da usufruire delle detrazioni del 55% e poco dopo, con il D.M. 26 gennaio 2010 in vigore dal 14 marzo 2010, questi valori sono stati modificati. Stando così le cose, avendo già versato un acconto per fermare gli stessi, a quale valore di trasmittanza mi devo attenere, a quello stabilito dalle vecchie o a quello delle nuove disposizioni?

R - Il D.M. 26/1/10 modifica le tabelle di trasmittanza di cui al comma 2 dell'Allegato B al D.M. 11/3/08, con decorrenza 1° gennaio 2010. E quindi i nuovi valori di trasmittanza sono in vigore da questa data. Tuttavia, per salvaguardare coloro chehanno acquistato, commissionato o ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione afferenti al comma 345 della Finanziaria 2007 (e quindi coibentazione di pareti, tetti, solai, coperture verticali o orizzontali, sostituzione di chiusure apribili con o senza superfici vetrate, ossia finestre e porte) e che sarebbero soggetti a nuovi valori di trasmittanza più restrittivi, consultata in proposito anche la Segreteria Tecnica del MSE, si ritiene che possano ritenersi salvi da queste nuove disposizioni gli impegni scritti, reciprocamente vincolanti, presi tra le parti in questo periodo a cui si può far risalire la data di inizio lavori. La documentazione probante tali accordi dovrà essere conservata."