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Certificazione energetica e rogiti notarili: note operative dal Notariato sulle modifiche al 192

Il Consiglio nazionale del Notariato, tenendo conto modifiche apportate all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 dall'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legislativo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" ha ritenuto opportuno pubblicare un primo studio con le indicazioni operative per i notai.

Il Decreto, infatti, introducendo i commi 2-ter e 2-quater all’art.6 del D.Lgs.192/2005 riafferma, in risposta alla procedura di infrazione aperta a livello comunitario a seguito  dell’eliminazione dell’obbligo di allegazione dell’Ace ai rogiti notarili, l'obbligatorietà:
· dell’inserimento nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari di una apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici;
· dell'inserimento, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dall'1 gennaio 2012 negli annunci commerciali di vendita dell'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

Il Consiglio del Notariato in particolare si occupa di valutare il rapporto tra la nuova norma nazionale e le normative regionali di settore specificando che:
“Alle Regioni (che in base all’art. 117, comma 3, Cost. devono legiferare in materia di governo del territorio e di produzione, trasporto e distribuzione di energia) competono le scelte normative sulla “dotazione” e sulle modalità di formazione della certificazione energetica. Allo Stato (art. 117, comma 2, Cost.) è riservata la materia dell’ordinamento civile, e quindi la disciplina dei contratti, della loro forma, del loro contenuto, dei vizi, delle sanzioni (si allude alla disciplina delle nullità e dell’annullabilità).
Nella fattispecie in esame una disposizione normativa statale si esprime in termini di obbligo di consegna in riferimento ad una documentazione che dev’essere predisposta e redatta secondo la disciplina regionale (ove la disciplina regionale esiste).
Quindi, in quelle fattispecie nelle quali la disciplina regionale esclude l’obbligo di dotazione (gli esempi più significativi sono la vendita di quota al comproprietario, e gli edifici tendenzialmente neutri quanto al consumo energetico, quali i box, le cantine, le autorimesse, i depositi) non può sussistere l’obbligo di consegna e quindi la norma non trova applicazione: del che sarà utile, ancorché non strettamente necessario, dar conto nell’atto notarile.”

Inoltre la nota chiarisce che la norma in commento non consente più "deroghe consensuali" alla consegna della documentazione.