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Fabbricati rurali e pagamento dell'ICI - chiarimento del Ministero dell'Economia

Il Ministero dell'Economia,  recentemente, rispondendo a una domanda in question time in commissione Finanze alla Camera ha chiarito che l'abitazione utilizzata da un imprenditore agricolo è rurale anche se di proprietà di persone estranee alla coltivazione del fondo, qualora almeno uno abiti l’immobile.

La risposta viene partendo dai requisiti di ruralità dell’immobile: il fatto che lo stesso sia adibito ad abitazione da proprietario, dal titolare di altri diritti reali, dall'affittuario (o dai loro familiari conviventi a carico) del fondo cui è asservito il fabbricato, oppure dai soggetti titolari di trattamenti pensionistici e dai socio amministratori delle società agricole, di cui all'articolo 2 del Dlgs 99/2004; il fatto che l'unità immobiliare non sia accatastata nelle categorie A/1 e A/8 e non deve possedere le caratteristiche di immobile di lusso e il fatto che la superficie del terreno cui il fabbricato è asservito sia di almeno 10.000 metri quadrati e censito con attribuzione di reddito agrario e il volume d'affari ritraibile dall'attività agricola esercitata sul terreno sia  più della metà del reddito complessivo del soggetto.

Ciò premesso consegue, per il Ministero dell’Economia la non applicabilità dell'Ici ai comproprietari del fabbricato rurale, quand'anche essi non vi abitino con il comproprietario che vi risiede e lo ha adibito a propria abitazione, utilizzandolo con le specifiche suddette.