Centrostudi

Articoli e approfondimenti sulle ultime normative

Legge Comunitaria 2008 - esonero dall'obbligo di nomina del CSP

Tra le tante novità introdotte dalla Legge Comunitaria 2008, emanata con L.88 del 7.07.2009 e pubblicata in GU 161 del 14 luglio 2009 vi è anche una importante modifica al Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.
 
In particolare, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2008 nella causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200, viene modificato il comma 11 dell’art. 90, del Testo Unico: con la modifica sono esonerati dall'obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione tutti i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad euro 100.000; in tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Prima della modifica invece l’esonero valeva in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, anche laddove fosse prevista la presenza di più imprese.

Viene altresì modificato anche il comma 1 dell’art. 91, con l’aggiunta del comma b-bis all’elenco degli obblighi del coordinatore per la progettazione: oltre a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e a predispone un fascicolo sulla prevenzione dei rischi per i lavoratori, il coordinatore per la progettazione dovrà anche coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1. Tale comma prevede che il committente o il responsabile dei lavori si attenga alle misure generali di tutela (previste dall’articolo 15) e preveda nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che devono svolgersi simultaneamente o successivamente tra loro

Questo nello specifico l’articolo 39 della legge Comunitaria che si occupa di dette modifiche:
“Art. 39 - (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 90, il comma 11 e` sostituito dal seguente:
«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori»;
b) all’articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) e` aggiunta la seguente:
«b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1»”

Per scaricare il testo della Legge Comunitaria clicca qui