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Legge Regione Liguria 5/2010 - norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all'unanimità la Legge 15 febbraio 2010, n. 5 recante "Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 17 febbraio 2010, n. 2.

La norma stabilisce che "Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall'alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795".

La legge, inoltre,  prevede che “il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da un'apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori,in cui, oltre ad un elaborato planimetrico, contenente l'individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l'indicazione dell'accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa, sono fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia dell'autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all'interno delle linee guida ISPESL per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.Il responsabile dei lavori dovrà attestare nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i dispositivi di ancoraggio sia correttamente installati e regolarmente utilizzati”.

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