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Casellario informatico e trasparenza negli appalti

Casellario informatico e trasparenza negli appalti

 

Non si pone in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali l’iscrizione nel Casellario informatico delle imprese delle informazioni relative ai "collegamenti sostanziali" tra società ed altri partecipanti a gare d'appalto. È lecito anche porre tempestivamente questi dati a disposizione delle stazioni appaltanti (ministeri, comuni, enti ecc.). Manca, invece, una base idonea per diffonderli in Internet. Sarà pertanto necessario individuare in maniera precisa le modalità di diffusione e dovranno essere verificati i tempi di conservazione delle informazioni.

 

Nell’attesa che vengano adottati nuovi criteri, l'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici ha sospeso la visibilità in Internet dei dati relativi ad un'impresa inseriti nel Casellario informatico, al quale si accede mediante il sito web della stessa Autorità. Si è così evitata la cancellazione richiesta da un'impresa e sono state avviate ulteriori iniziative per regolare organicamente la materia.

 

Tutto ciò emerge da un recentissimo provvedimento con il quale il Garante ha definito il ricorso di una società che aveva chiesto, infruttuosamente, che fossero cancellate dalla sua posizione alcune notizie liberamente accessibili in Internet tramite il sito web della Autorità di vigilanza per i lavori pubblici. Queste note erano relative all’esclusione della società stessa da alcune gare d’appalto bandite da un comune che aveva riscontrato un collegamento sostanziale tra la società ricorrente ed altre società partecipanti. Nel Casellario informatico sono contenute le attestazioni relative alle imprese appaltatrici di lavori pubblici rilasciate dagli organismi (Soa) che ne accertano i requisiti e le comunicazioni dei soggetti pubblici che riferiscono sull'andamento degli appalti. Rientrano tra queste ultime anche i casi di esclusione per collegamento sostanziale, ritenuto lesivo della par condicio tra concorrenti e della segretezza delle offerte.

 

Nel ricorso in questione la società aveva ribadito la richiesta di cancellazione dal Casellario sostenendo che sia l'iscrizione che la diffusione on line erano illecite, perché prive di qualsiasi fondamento normativo. Questa tesi è stata accolta soltanto in parte dal Garante, che ha affermato, invece, la legittimità dell'iscrizione nel Casellario da parte dell'Autorità anche dei dati relativi al collegamento sostanziale e la loro comunicazione ad altri organi per fini di piena trasparenza delle operazioni d’appalto. É apparsa, invece non giustificata la diffusione tramite il sito Internet. La normativa di riferimento non è del tutto chiara al riguardo e prevede che i dati delle imprese iscritte nel Casellario siano resi noti a cura dell'Osservatorio per i lavori pubblici e messi a disposizione dei soli soggetti appaltanti (pubbliche amministrazioni, enti locali ecc.), garantendo che le informazioni restino riservate e siano tutelate. Dopo l'intervento del Garante, l'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici ha reso noto di aver costituito un gruppo di lavoro per la revisione del Casellario e di aver oscurato i dati della società ricorrente.