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Pubblicate le nuove autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Sono state pubblicate sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto u.s. le sette autorizzazioni generali del Garante per la Privacy per il trattamento dei dati giudiziari e sensibili.

Le nuove autorizzazioni hanno validità dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 (quelle precedenti hanno, infatti, perso la loro efficacia lo scorso 30 giugno).

Esse riguardano:

1) il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (Autorizzazione n. 1). La presente autorizzazione è rilasciata: alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative.

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

•  a lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione e lavoro, ovvero ad associati anche in compartecipazione ;

•  a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatari;

•  a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione con i soggetti di cui al punto precedente;

•  a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti;

•  a persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 1);

•  a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere;

2) il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (Autorizzazione n. 2). L'autorizzazione in oggetto è rilasciata ai medici in genere ed ai farmacisti, al personale sanitario infermieristico ed agli organismi sanitari privati.

Essa viene rilasciata per consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di diagnosi e cura, ecc.;

3) il trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (Autorizzazione n. 3). La presente autorizzazione è rilasciata alle associazioni, anche non riconosciute, ai partiti e i movimenti politici, alle associazioni e alle organizzazioni sindacali, ai patronati e alle associazioni di categoria, alle casse di previdenza, alle organizzazioni assistenziali o di volontariato, nonché alle federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo; alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); alle cooperative sociali e alle società di mutuo soccorso.

L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi, individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive, ecc.;

4) il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti (Autorizzazione n. 4). L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o associata (esclusi gli esercenti la professione sanitaria per i quali si veda l'Autorizz. n. 2);

5) il trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari (Autorizzazione n. 5). L'autorizzazione è rilasciata alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia o assicurativa e ad organismi che le riuniscono; a società ed altri organismi che gestiscono fondi-pensione o di assistenza, o fondi o casse di previdenza; a società ed altri organismi di intermediazione finanziaria; a società ed altri organismi che emettono carte di credito o altri mezzi di pagamento, o che ne gestiscono le relative operazioni; ad imprese che svolgono autonome attività strettamente connesse e strumentali alle precedenti;

6) autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati (Autorizzazione n. 6).

La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia. Il trattamento può essere effettuato unicamente per l'espletamento dell'incarico ricevuto;

7) il trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (Autorizzazione n. 7). L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che sono parte di un rapporto di lavoro; che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee; che conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari. Il trattamento deve essere indispensabile per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario. L'autorizzazione è altresì rilasciata a soggetti che in relazione ad un'attività di composizione di controversie esercitata in conformità alla legge svolgono un trattamento indispensabile al medesimo fine.