Sono state pubblicate sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto u.s. le sette autorizzazioni generali del Garante per la Privacy per il trattamento dei dati giudiziari e sensibili.
Le nuove autorizzazioni hanno validità dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 (quelle precedenti hanno, infatti, perso la loro efficacia lo scorso 30 giugno).
Esse riguardano:
1) il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (Autorizzazione n. 1). La presente autorizzazione è rilasciata: alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative.
Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:
• a lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione e lavoro, ovvero ad associati anche in compartecipazione ;
• a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatari;
• a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione con i soggetti di cui al punto precedente;
• a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti;
• a persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 1);
• a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere;
2) il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (Autorizzazione n. 2). L'autorizzazione in oggetto è rilasciata ai medici in genere ed ai farmacisti, al personale sanitario infermieristico ed agli organismi sanitari privati.
Essa viene rilasciata per consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di diagnosi e cura, ecc.;
3) il trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (Autorizzazione n. 3). La presente autorizzazione è rilasciata alle associazioni, anche non riconosciute, ai partiti e i movimenti politici, alle associazioni e alle organizzazioni sindacali, ai patronati e alle associazioni di categoria, alle casse di previdenza, alle organizzazioni assistenziali o di volontariato, nonché alle federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo; alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); alle cooperative sociali e alle società di mutuo soccorso.
L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi, individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive, ecc.;
4) il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti (Autorizzazione n. 4). L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o associata (esclusi gli esercenti la professione sanitaria per i quali si veda l'Autorizz. n. 2);
5) il trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari (Autorizzazione n. 5). L'autorizzazione è rilasciata alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia o assicurativa e ad organismi che le riuniscono; a società ed altri organismi che gestiscono fondi-pensione o di assistenza, o fondi o casse di previdenza; a società ed altri organismi di intermediazione finanziaria; a società ed altri organismi che emettono carte di credito o altri mezzi di pagamento, o che ne gestiscono le relative operazioni; ad imprese che svolgono autonome attività strettamente connesse e strumentali alle precedenti;
6) autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati (Autorizzazione n. 6).
La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia. Il trattamento può essere effettuato unicamente per l'espletamento dell'incarico ricevuto;
7) il trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (Autorizzazione n. 7). L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che sono parte di un rapporto di lavoro; che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee; che conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari. Il trattamento deve essere indispensabile per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario. L'autorizzazione è altresì rilasciata a soggetti che in relazione ad un'attività di composizione di controversie esercitata in conformità alla legge svolgono un trattamento indispensabile al medesimo fine.