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Condono Edilizio (art. n. 4)

In questo quarto commento alle disposizioni dell’art. 32 della Legge n. 326/03 esamineremo i seguenti argomenti
1. Termini per la presentazione delle domande di condono edilizio.
2. Sentenza Cassazione Penale n. 3992 del 3 febbraio 2004 in materia di competenza ad accertare la sussistenza dei presupporti per l’applicabilità della legge sul condono edilizio.
3. Tabella riepilogativa dei provvedimenti legislativi regionali adottati al 24 febbraio 2004.

1. Nessun proroga per ora dei termini per presentare la domanda di condono edilizio.

Mentre nei giorni scorsi sembrava probabile, oltrechè auspicabile, una proroga del termine del 31 marzo 2004 per la presentazione delle domande di condono, ad oggi pare, invece, che il Governo affronterà la questione solo dopo la prima delle due pronunce della Corte Costituzionale. La Corte, infatti, esaminerà le richieste di sospensiva presentate dalle Regioni, il 24 marzo, pochissimi giorni prima, dunque, della scadenza del termine fissato dall’articolo 32 della legge n. 326/03 per la presentazione delle istanze di sanatoria. L’11 maggio esaminerà, invece, nel merito ed in udienza pubblica, i ricorsi presentati dalle Regioni sulla legittimità costituzionale dell’art. 32 stesso.

Considerando che la decisone definitiva verrà emessa, presumibilmente, entro giugno, appare, come detto, auspicabile, una proroga del termine quanto meno al 30 di giugno p.v. Contestualmente verrebbero prorogati anche i termini per il pagamento della prima rata dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori.

2. Sentenza n. 3992 del 3 febbraio 2004 della Cassazione penale.

Con sentenza n. 3992 del 3 febbraio 2004, la Corte di Cassazione, sez. III penale, ha affermato che spetta la giudice penale e non all’autorità amministrativa, la competenza ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della normativa sul condono edilizio fissata dall’articolo 39 della legge n. 724/94, dall’articolo 35 della legge n. 47/85, nonché dall’articolo 32 della legge n. 326/03, al fine di verificare l’inapplicabilità, o la revoca, dell’ordine di demolizione previsto dall’articolo 7, ultimo comma, della legge n. 47/85, relativamente alle opere abusive.

Il giudice penale dovrà, in concreto, accertare:

?? il tipo di intervento realizzato e le dimensioni volumetriche dell’immobile in oggetto;
?? l’ultimazione dei lavori entro il termine previsto ai fini della presentabilità dell’istanza di condono;
?? che la domanda sia stata presentata dai soggetti legittimati entro il termine previsto dalla legge statale (31 marzo 2004 per il terzo condono);
?? che nella domanda sia effettuato specifico e preciso riferimento alle opere abusive per le quali si chiede la sanatoria;
?? che l’istante abbia provveduto al pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, ritenuta congrua dall’Amministrazione Comunale territorialmente competente;
?? l’eventuale rilascio di una concessione in sanatoria, che sia legittima, valida ed efficace;
?? la sussistenza, eventuale, di una concessione in sanatoria “tacita”, precisandosi, comunque, che il “silenzio – assenso” può formarsi solo quando la domanda di sanatoria sia stata corredata di tutti i documenti necessari richiesti per legge. In conformità al tenore letterale degli articoli 101, secondo comma, 102, 104, primo comma e 112 della Costituzione, si tratta di compiti e competenze propri dell’autorità giurisdizionale che non possono, pertanto, essere demandati, neppure per legge, all’autorità amministrativa. Il giudice penale, dunque, laddove risultino insussistenti uno o più dei presupposti sopra elencati, dovrà disporre l’applicabilità dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva, ex articolo 7, ultimo comma, legge n. 47/85.