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Condono edilizio in Abruzzo

Approvata la legge della Regione Abruzzo in tema di condono edilizio

 

L’8 febbraio u.s. la Regione Abruzzo ha approvato la legge regionale n. 6/05, pubblicata sul Bollettino Regionale del 25 febbraio u.s.

Il provvedimento in questione (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria regionale 2005) contiene, nell’articolo 51 “Disposizioni straordinarie in materia di condono edilizio relative ai cambi di destinazione d’uso”.

 

L’articolo in questione prevede che in riferimento al D.L. n. 269/03, convertito in legge con modifiche dall’articolo 1 della legge n. 326/03, al fine di una maggiore completezza del quadro normativo relativo alle tipologie di abuso, è consentito il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere ricomprese nella tipologia di abuso n 4, cioè le opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.

Si tratta, cioè, degli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

 

Tali previsioni, chiarisce l’articolo, si applicano esclusivamente alle opere che risultino ultimate entro la data del 31 marzo 2003. Le modalità di sanatoria di tali abusi sono le medesime di quelle previste dalla legislazione nazionale per le altre tipologie di illecito.

 

La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio con attestazione del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori deve essere presentata al Comune competente, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul BURA della legge. Il termine scadrebbe, cioè, il 25 maggio p.v.

La misura dell’oblazione va riferita alla tipologia di abuso n. 3 (opere di ristrutturazione edilizia) di cui alla Tabella C del D.L. n. 269/03 (€ 80,00/mq per gli immobili non residenziali, € 60,00/mq per gli immobili residenziali).

La misura dell’anticipazione degli oneri concessori va anch’essa riferita alla tipologia di abuso n. 3 di cui alla Tabella D allegata al D.L. n. 269/03 (fissate in relazione al numero di abitanti).

 

Della presente legge meritano di essere sottolineati i seguenti punti:

 

la non applicazione dell’importo dell’oblazione in misura forfetaria previsto, invece, dal D.L. n. 269/03 con riferimento alla tipologia di abuso n. 4 a cui la presente legge regionale si riferisce;

 

la riapertura dei termini per la presentazione dell’istanza di sanatoria prevedendo che questa possa essere presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge. Ricordiamo che la legge statale n. 168/04 fissava il termine ultimo per la presentazione al 10 dicembre 2004. In conformità con quanto previsto anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 196/04 la fissazione dei termini per la presentazione dell’istanza rientra tra le competenze dello Stato nell’ambito della fissazione, che gli compete in via esclusiva, dei principi fondamentali della materia, mentre alla Regione compete esclusivamente la fissazione della normativa di dettaglio, in cui rientra la possibilità di stabilire i nuovi limiti volumetrici degli edifici condonabili; determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abusi edilizio; la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento;

 

l’approvazione della legge stessa oltre il termine perentorio fissato dall’art. 5 della legge n. 168/04 al 12 novembre 2004 entro cui le Regioni avrebbero dovuto approvare la propria legge in materia. La mancata approvazione nei termini avrebbe comportato l’automatica applicazione della legge statale.

 

Alla luce delle considerazioni svolte, a nostro avviso ci sarebbero gli estremi perché il Governo sollevi la questione di legittimità costituzionale del presente provvedimento.

Resta chiaro, comunque, che fintanto che lo Stato non decida di impugnarla, la legge in oggetto deve considerarsi, a tutti gli effetti, vigente ed efficace.