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Determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico

Determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico e gestione delle relative controversie

 

 

 

Il 14 marzo u.s. l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 9 contenente la  “Determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico e gestione delle relative controversie”.

 

Il riferimento normativo è l’articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, n. 917/1986, laddove si prevede che “Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le  norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta”. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che “Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente ……., sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione”.

 

L’articolo 11, comma 2, della legge n, 413/91 (contenente “Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale”), infine, stabilisce che “In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ………. è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato”.

 

L’Amministrazione Finanziaria ha sempre sostenuto che, con riferimento agli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione, il reddito da dichiarare scaturisce dal confronto tra il reddito effettivo, opportunamente diminuito della percentuale deducibile, e la rendita catastale. Viceversa, per quelli non locati, indipendentemente dalla categoria loro attribuita o attribuibile, si è ritenuto che in ogni caso dovesse farsi riferimento alla minore delle tariffe d’estimo della zona censuaria in cui si trovano.

 

La Corte di Cassazione, in varie pronunce, ha, invece, ritenuto non corretta l’interpretazione fatta propria dall’Amministrazione Finanziaria. Sul punto si è, inoltre, pronunciata anche la Corte Costituzionale sostenendo che non vi sono dubbi circa la legittimità della concessione di un beneficio fiscale agli immobili di interesse storico o artistico.

 

L’Agenzia delle Entrate, alla luce delle numerose pronunce intervenute in materia, anche da parte della Corte Costituzionale, ritiene non ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa che nega l’estensione del trattamento speciale previsto dall’articolo 11, comma 2 della legge n. 413/91 agli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione. La circolare sottolinea,  inoltre, che il metodo di calcolo derivante dai fabbricati storico artistici concessi in locazione si applica solamente ai fabbricati destinati ad abitazione.

 

Si sottolinea, infine, che il metodo di calcolo dell’imponibile attraverso la minore delle tariffe d’estimo della zona non può, però, essere applicata all’imposta di registro ed alle altre imposte indirette.

 

Per consultare il testo della circolare n. 9/E

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/circ9_E.pdf