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Campania, Lazio e Puglia approvano i progetti di legge sul condono edilizio

Le Giunte Regionali di Campania, Lazio e Puglia approvano i loro progetti di legge in materia di condono edilizio

La Giunta Regionale della Campania ha approvato il progetto di legge contenente “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all'articolo 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, e sull'esercizio degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 31 comma 8 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380”.

Il provvedimento esclude la sanabilità:

  • per le nuove costruzioni che siano state realizzate in contrasto con le previsioni delle norme urbanistiche;
  • per le opere abusive a destinazione residenziale edificate nella zona rossa del Vesuvio;
  • le opere realizzate nelle aree demaniali nonché nelle zone sottoposte a vincolo.

Gli ampliamenti, per essere sanabili, devono presentare i seguenti requisiti:

  • non devono eccedere il 10% della volumetria originaria, oppure
  • non devono comportare un ampliamento superiore ai 150 metri cubi.

Di fronte alla presentazione dell'istanza di sanatoria il Comune deve obbligatoriamente dare una risposta al cittadino: non è, cioè, consentito il silenzio-assenso dell'Amministrazione, altrimenti l'istante potrà chiedere l'intervento sostitutivo della Provincia.

Il disegno di legge in oggetto prevede, inoltre, un aumento del 10% dell'oblazione e del 100% degli oneri concessori.

La Giunta Regionale del Lazio ha approvato un disegno di legge il quale prevede che il limite volumetrico per le nuove costruzioni adibite a prima casa è di 450 metri cubi e non dovranno essere corrisposti oneri concessori maggiorati. Per le seconde case, invece, il limite è di 300 metri cubi e gli oneri concessori vengono aumentati del 100% per le nuove costruzioni e del 50% per le ristrutturazioni e le modifiche della destinazione d'uso.

L'oblazione, invece, subisce, per tutti i casi, un incremento del 10%.

Il limite volumetrico per gli ampliamenti è del 20% della volumetria originaria e, comunque, non superiore ai 400 metri cubi.

Nessuna possibilità di sanatoria è, invece, consentita, per

  • gli interventi che siano stati effettuati in zone sottoposte a vincolo con inedificabilità assoluta;
  • per le nuove costruzioni edificate in aree demaniali;
  • per i cambi di destinazione d'uso di superfici adibite a parcheggio.

Con riferimento alle domande già presentate, si prevede che queste dovranno rispettare i nuovi limiti volumetrici previsti dalla legge regionale (quando questa verrà approvata anche dal Consiglio).

La Giunta Pugliese ha approvato un disegno di legge “Disposizioni Regionali in attuazione del decreto Legge 12 Luglio 2004 n. 168, convertito in nella legge 30 Luglio 2004 n. 191 ”. che non fissa, invece, limiti volumetrici più restrittivi di quelli previsti dalla legge statale e riproduce, in gran parte, i contenuti della precedente legge, la n. 28/2003, riaprendo, però, i termini per presentare le istanza di sanatoria che, nel vecchio provvedimento, erano stati anticipati al 31 gennaio 2004.