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Agenzia delle Entrate: Risoluzione n. 175/2005

Trattamento fiscale di un atto di cessione di aree comprese in programmi di intervento per lo sviluppo di un comparto edificabile

 

Con la risoluzione n. 175 del 22 dicembre u.s., l’Agenzia delle Entrate risponde ad un’istanza di interpello concernente il trattamento fiscale, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di un atto di cessione di area compresa in un programma di intervento per lo sviluppo di un comparto edificabile.

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in base alle previsioni di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000, “i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati, sono soggetti all’imposta di registro dell’1% e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento”. Per “piani urbanistici particolareggiati” devono intendersi (come chiarito dalla  stessa Agenzia) con circolare n. 9/2002, sia i piani particolareggiati ad iniziativa pubblica, sia quelli ad iniziativa privata attuativi del piano regolatore generale, purchè la relativa convenzione, deliberata dal Comune, sia firmata da quest’ultimo e dall’attuatore.

 

Successivamente, prosegue l’Agenzia, l’art. 2, comma 30, della legge n. 350/2003, ha disposto che “nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito  della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore”.

 

Per consultare il testo della risoluzione

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/risol175e_2005.pdf