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Conformità catastale e compravendite: circolare Confedilizia

La Confedilizia, con la circolare  Prot. N. 14233.10/GST/gp del 23 luglio 2010 interviene ad illustrare la nuova normativa in materia di conformità catastale nelle compravendite. Il DL 78/2010, convertito in L.122/2010, infatti, dispone che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti debbano contenere, per le unità immobiliari urbane e a pena di nullità, “la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” e che tale dichiarazione “può essere sostituita da un'atte-stazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale”.

Ne consegue, precisa la circolare suddetta:

“a) che l’utilizzo dell’opera di un tecnico ai fini della attestazione della conformità dell’immobile alle risultanze catastali è una mera facoltà, ben potendo il singolo proprietario dichiarare autonomamente la conformità in questione;
b) che la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell’immobile deve ora essere valutata – come evidenziato – alla luce delle disposizioni vigenti in materia catastale. “

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