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Al via il condono ambientale Legge n. 308/04

E' entrato in vigore in data 10 Gennaio 2005 la legge n. 308/04 contenente la delega al Governo in materia ambientale, argomento legislativo di particolare interesse anche per le disposizioni che disciplinano il c.d. “condono sugli abusi paesaggistici.”

La legge in oggetto disciplina, infatti, due tipi di condono: quello relativo agli interventi abusivi realizzati prima del 30 settembre 2004, e quello, invece, per gli interventi realizzati dopo tale data. Presupposto per l'applicabilità della normativa è l'esistenza di un vincolo ambientale posto in forza della normativa nazionale o regionale (ad es. vincoli paesaggistici posti ai sensi delle Leggi 29.6.1939 n. 1497 e 8.8.1985 n. 431).

Gli abusi ambientali che siano stati posti in essere entro la data del 30 settembre 2004 non avranno conseguenze penali laddove il Comune rilasci il titolo abilitativo in sanatoria, purchè sussistano tre condizioni:

  • vi sia l'accertamento della compatibilità paesaggistica;
  • le tipologie edilizie realizzate ed i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino tra quelli previsti e consentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;
  • i trasgressori abbiano preventivamente pagato la sanzione pecuniaria amministrativa.

Non sono previsti limiti volumetrici o di superficie ai quali viene subordinato l'ottenimento del titolo abilitativo.

Per quanto riguarda, invece, gli abusi commessi dopo il 30 settembre 2004, la legge prevede dei limiti alla tipologia di intervento da sanare. L'opera sarà, infatti, sanabile sul piano penale purchè sussistano le seguenti condizioni:

•  quando i lavori, realizzati in assenza od in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

•  quando i lavori realizzati siano configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Per entrambi i tipi di condono ambientale, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato ad un parere sull'intervento realizzato. Il parere di compatibilità ambientale per gli interventi realizzati fino al 30 settembre 2004 viene rilasciato dall'autorità preposta alla gestione del vincolo (Regione o enti delegati, Parchi, Comuni). Gli organi locali dovranno però, preventivamente, ottenere il parere (non vincolante) della Soprintendenza. Per gli interventi abusivi realizzati dopo il 30 settembre 2004 il parere preventivo della Soprintendenza è, invece, vincolante.

La domanda volta ad ottenere l' accertamento di compatibilita' paesaggistica deve essere presentata entro il 31 gennaio p.v., termine perentorio (art. 1, comma 39). L'autorità competente deve pronunciarsi sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni.

Fatte queste premesse di carattere generale, cerchiamo di fare chiarezza relativamente ai rapporti tra il condono edilizio (chiusosi definitivamente il 10 dicembre 2004) ed il condono ambientale.

Il D.L. n. 269/03 contenente la normativa sul condono edilizio ha delineato un ambito molto ristretto di sanabilità per le opere abusive realizzate su aree vincolate. Per questo motivo ha suscitato molto interesse il varo della legge contenente la delega al Governo di provvedere al riordino della normativa in materia ambientale. Il nuovo condono ambientale, però, non esplica effetti giuridici se non sul piano penale (estinzione del reato); in altre parole, non esplica effetti di sanatoria sul piano amministrativo per i singoli interventi.

Alcuni studiosi ritengono tuttavia che l'alternativa alla “rimessione in pristino” dell'opera realizzata in assenza di autorizzazione paesistica, rappresentata dal pagamento di una sanzione pecuniaria, potrebbe far concludere nel senso che la sanatoria sul piano edilizio si realizzi con il pagamento della sanzione stessa, la quale sarebbe equipollente all'autorizzazione paesistica ai fini del titolo abilitativo edilizio. Qualora, infatti, così non fosse, l'opera costruita senza la prescritta autorizzazione dovrebbe essere automaticamente demolita senza consentire al soggetto interessato la possibilità di mettersi in regola con l'alternativa del pagamento della sanzione stessa.

A nostro avviso, però, i due ambiti, sanatoria edilizia e condono ambientale, devono, in assenza di una espressa previsione di legge, essere tenuti distinti. La legge delega ambientale si occupa, infatti, espressamente, della sola sanatoria penale. Nulla dice circa un'eventuale regolarizzazione estesa anche agli aspetti civili ed amministrativi dell'intervento oggetto di domanda di condono ambientale.

Per concludere ricordiamo, comunque, che potrebbe ben accadere che i Comuni respingano la domanda di sanatoria edilizia a causa della sussistenza di vincoli ambientali, applicando le previsioni dell'art. 32, comma 26, lettere a) e d) del D.L. n. 269/03.

Gli stessi Comuni potrebbero, però, considerare lo stesso abuso edilizio come compatibile con i vincoli ambientali quando, in seguito, venga loro presentata l'istanza di condono ambientale per lo stesso intervento. Il parere espresso dal Comune relativamente al condono edilizio non presuppone alcuna indagine sulla qualità dell'opera realizzata, perché esamina solamente il rispetto dei limiti volumetrici.

Il parere espresso dal Comune in relazione alla compatibilità ambientale, invece, considera l'adeguata collocazione nel contesto paesaggistico dell'intervento abusivo realizzato.

Al riguardo sarebbe, comunque, auspicabile un intervento ministeriale che faccia ulteriore chiarezza sulla questione fugando qualsiasi dubbio interpretativo della norma in vista della prossima scadenza del 31 gennaio per la presentazione delle singole domande.

Sul nostro sito è possibile scaricare il testo della legge n. 308/04.