Questo il testo dell’art. 28:
All'articolo 50, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "da lire cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 1.000"; inoltre, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Se la dichiarazione e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500."
Questo dunque il nuovo testo aggiornato dell’art.50 TU 346/90
"Art. 50 (Omissione  della  dichiarazione).  -  
1.  Chi omette di presentare la  dichiarazione  della successione,quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa e' punito con  la   sanzione   amministrativa   dal   centoventi   al duecentoquaranta  per  cento   dell'imposta   liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non e' dovuta imposta si  applica la sanzione amministrativa da  lire  da  euro  250  a  euro 1.000. Se la dichiarazione e' presentata con un ritardo non superiore  a  trenta  giorni,  si   applica   la   sanzione amministrativa  dal  sessanta al  centoventi   per   cento dell'ammontare   dell'imposta liquidata o   riliquidata dall'ufficio. Se  non  e'  dovuta  imposta  si  applica  la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.".