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Altri beni

Nel Quadro ER vanno indicati le rendite e le pensioni, i crediti, gli altri beni nonché l’insieme dei mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al regime del vincolo. Esaminiamo nel dettaglio le informazioni da inserire.

Tipologia

Indicare una delle possibili scelte:

  • BI beni inventariati
  • CR crediti, rimborsi fiscali, compresi gli interessi legali maturati fino alla data di apertura della successione, censi, rendite, pensioni (comprese nell’attivo ereditario) e somme depositate in conto corrente
  • DN denaro, gioielli e mobilia
  • AB altri beni (ad esempio quadri, pellicce)
  • GD cosa genericamente determinata (art.563 C.C.)

NOTA

Il legato di cosa genericamente determinata (cod. GD) – art 653 cod. civ. - si verifica quando, ad esempio, il de cuius dispone della propria successione con testamento olografo nel quale istituisce eredi universali i propri tre figli e lega una somma di danaro ad un altro soggetto e nell’asse ereditario si rinvengono solo immobili senza un conto corrente. Gli eredi (salva la facoltà di rinunciare all’eredità) devono esporre la situazione in dichiarazione nel seguente modo (trattandosi di un legato obbligatorio):

  • nel quadro EA deve essere indicato il legatario
  • il suo diritto di credito, che deriva dal legato, deve essere indicato nel quadro ER con il codice GD (cosa genericamente determinata, di cui all'art 653 C.C.)

Vediamo un esempio pratico. Mario Rossi decide di lasciare tutti i suoi beni alla figlia Carmen, la quale però dovrà devolvere una quota prestabilita in denaro gravante sulla sua quota a due soggetti: Fondazione Sorriso onlus per una cifra di € 10.000 e Luisa Verdi per altri € 10.000

  1. Nel quadro ER andranno inseriti 2 record, di tipo Cosa genericamente determinata - art. 653 c.c, ognuno per le quote in denaro prestabilite
  2. Da Calcoli | Assegnamento manuale quote, dovremmo andare ad attribuire i beni come descritto:
    • il primo attivo tutto al primo legatario;
    • il secondo attivo tutto al secondo legatario;

Informazioni aggiuntive

Con la circolare AdE 19/E del 6 luglio 2023 viene affermato che, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie. In questo caso l'importo deve essere indicato tra le passività (quadro ED) al fine di garantire un corretto calcolo dell'imposta di successione da parte di DE.A.S.

Tale interpretazione è stata ripresa dal Provvedimento AdE del 26/7/2023 con il quale si approvano il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica (2.0.5) "Al fine di adeguare il modello dichiarativo al quadro normativo attuale e ai recenti chiarimenti interpretativi (da ultimo con la circolare n. 19/E del 6 luglio 2023 sul trattamento del "legato di genere") si è reso necessario aggiornare le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche. Con il presente aggiornamento sono state altresì implementate alcune funzionalità presenti negli applicativi informatici per la gestione di particolari fattispecie."

Beni inventariati e presunzione

Denaro, mobilia e gioielli si presumono compresi nell'attivo ereditario per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, salvo che sia redatto un inventario analitico, a norma degli artt. 769 e seguenti del c.p.c.

Nel caso si sia proceduto alla redazione dell'inventario, i beni che ne fanno parte dovranno essere indicati all'interno del Quadro ER – Rendite, crediti e altri beni, come tipologia BI - Beni inventariati.

L'inventario analitico dovrà essere allegato all'interno del quadro EG (tipologia EG3 - Inventario) e dovrà essere resa all'interno del quadro EH (rigo EH11) autodichiarazione relativa alla conformità della copia allegata.

Descrizione

Indicare la descrizione del bene

Diritto

Indicare piena proprietà o nuda proprietà

Valore

Indicare il valore complessivo del bene

Quota

Indicare la quota posseduta dal defunto, espressa in frazione (ad esempio 1/10)

Valore quota

Calcolata da DE.A.S. sulla base del valore complessivo per la quota di possesso

Imposta versata all’estero

Indicare l’importo dell’eventuale imposta versata all’estero (nel caso sia presente, deve essere allegata alla dichiarazione la relativa certificazione)

Eventuali agevolazioni o riduzioni

Indicare le eventuali agevolazioni selezionandole tra quelle previste

NOTA

Per inserire un conto corrente con saldo negativo, non essendo ammesso imputare direttamente valori minori di zero, si dovrà:

  • inserire nel quadro ER il conto corrente con valore pari a zero
  • inserire una passività (quadro ED) di tipo "Debiti verso aziende o istituti di credito (saldi passivi su conti correnti)" ed "agganciarlo" al conto corrente a saldo zero precedentemente indicato nel quadro ER.

NOTA

Il TFR (trattamento di fine rapporto) deve essere indicato in successione? L'indennità va corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari secondo le norme che regolano la successione?

Si riporta di seguito l'art. 2122 del Codice Civile

Indennità in caso di morte In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità, indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

Quindi il trattamento di fine rapporto, nel caso di morte del dipendente in attività di servizio e nel caso in cui i beneficiari siano fra quelli elencati dall'art. 2122 del Codice Civile:

  1. non concorre a formare l'attivo ereditario
  2. la sua corresponsione è indipendente dall'accettazione dell'eredità
  3. l'ente previdenziale non è vincolato all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 48 del TUS (Testo Unico 346/1990) prima di disporne il pagamento

mentre entra a far parte dell'attivo ereditario negli altri casi (decesso successivo alla cessazione del rapporto di lavoro oppure beneficiari diversi rispetto a quanto indicato nel suddetto articolo 2122 C.C.). In questi casi il TFR deve essere indicato nel Quadro ER, tipologia CR.

Istruzioni ministeriali (QUADRO ER – Rendite, crediti e altri beni)

Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare le rendite e le pensioni, i crediti, gli altri beni nonché l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al regime di tutela.

In relazione ai crediti, rientrano in successione:

  • i crediti fruttiferi;
  • i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data di apertura della successione;
  • i crediti in natura.

Rientra nei diritti di credito anche il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, comprese quelle equiparate secondo le disposizioni delle imposte sui redditi. Il valore del suddetto diritto di credito è determinato in base al valore, alla data dell'apertura della successione, del patrimonio netto della società, risultante dall'ultimo inventario regolarmente redatto ovvero in mancanza di questo, al valore complessivo dei beni e diritti appartenenti alla società al netto delle passività (art. 16 TUS).

Tipo cespite

A seconda del tipo di rendita, credito o bene dichiarato, utilizzare i seguenti codici:

  • BI - beni inventariati.
  • CR - crediti, rimborsi fiscali*, compresi gli interessi legali maturati fino alla data di apertura della successione, censi, rendite, pensioni (comprese nell'attivo ereditario) e somme depositate in conto corrente.
  • DN - denaro, gioielli e mobilia non inventariati.
  • GD - cosa genericamente determinata** art. 653 c.c.
  • AB - altri beni.

* Solo nel caso in cui si era esonerati dalla presentazione della dichiarazione, in quanto l'attivo ereditario non comprendeva beni immobili ed aveva un valore inferiore o uguale a 100.000 euro ed a seguito del rimborso tale soglia sia stata superata. I termini di presentazione della dichiarazione decorrono dalla comunicazione del rimborso.

** Il legato di cosa genericamente determinata (cod. GD) – art 653 cod. civ. - si verifica quando, ad esempio, il de cuius, vedovo, dispone della propria successione con testamento olografo nel quale istituisce eredi universali i propri tre figli e lega una somma di danaro ad un altro soggetto. Nell'asse ereditario si rinvengono solo immobili senza un conto corrente. Gli eredi devono esporre la situazione in dichiarazione nel seguente modo (trattandosi di un legato obbligatorio). Nel quadro EA deve essere indicato il legatario mentre il suo diritto di credito, che deriva dal legato, deve essere indicato nel presente quadro con il codice GD.

Descrizione

Descrivere la tipologia di bene.

Nel caso di somme depositate in conto corrente le informazioni possono essere desunte dalle attestazioni rilasciate dagli istituti di credito.

Ad esempio: conto corrente n. XXXXX c/o banca XXXXX, filiale di XXXXX - AG. XX, intestato/cointestato a XXXXX, recante un saldo creditore alla data del decesso del 00/00/0000 di € XXXXX.

Valore

Indicare la base imponibile delle rendite, dei crediti e degli altri beni, arrotondata all'unità di euro, da calcolare in base alle regole sinteticamente riportate di seguito, facendo riferimento al codice diritto ed alla quota posseduta dal defunto (articoli 17, 18, e 19 del Tus).

RENDITE E PENSIONICOME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE
Rendita perpetua o a tempo indeterminatoApplicando il moltiplicatore (previsto dall'art. 17 TUS) periodicamente aggiornato con apposito Decreto Ministeriale.
Rendita o pensione a tempo determinatoValore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse corrente *
Rendita o pensione vitaliziaValore ottenuto moltiplicando l'annualità per il coefficiente, previsto nell'Allegato al TUS applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte la rendita deve cessare.

* Il Ministro dell'Economia e delle finanze, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, qualora entro il 31dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Ai fini della determinazione dei valori delle rendite e pensioni non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore a 2,5 per cento. Per le rendite costituite anteriormente al 3 ottobre 2024 (data di entrata in vigore del D.L.gs. n. 139 del 2024), nonché per le successioni aperte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie i cui rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1 per cento (ad esempio per le successioni aperte nell'anno 2021, in cui il tasso d'interesse era pari allo 0,01%), si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al D.M. 11 dicembre 2015, pubblicato nella G.U. n. 302 del 30/12/2015.

  • Nei casi di rendite o di pensioni a tempo determinato: se è prevista la cessazione prima della scadenza per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa dal beneficiario, il valore non può essere superiore a quello che si otterrebbe se si applicassero le modalità di calcolo previste per la rendita o pensione vitalizia, con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.
  • Nei casi di rendite o di pensioni vitalizie, costituite congiuntamente a favore di più persone, per il calcolo del valore si deve tener conto:
    • dell'età del meno giovane dei beneficiari, se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi;
    • dell'età del più giovane dei beneficiari, se vi è diritto di accrescimento fra loro;
    • se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'età di questa.
CREDITICOME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE
Crediti fruttiferiL'importo dei crediti con gli interessi maturati
Crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successioneIl valore attuale calcolato al saggio legale di interesse corrente
Crediti in naturaIl valore dei beni che ne sono oggetto
Diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, e di quelle a esse equiparate ai fini delle imposte sui redditiIl valore delle quote oggetto di liquidazione determinato con le modalità indicate nel quadro EO

Per la determinazione dei saldi di conto corrente, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e operazioni effettuate dal defunto negli ultimi 6 mesi, rilevano nei limiti in cui il relativo importo, debitamente documentato, è stato impiegato nei seguenti modi:

a) in spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute per sé e per i familiari a carico;

b) in spese di mantenimento, deducibili per un ammontare mensile massimo di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi.

Per la qualifica di familiare a carico, occorre fare riferimento ai limiti reddituali annui indicati dall'articolo 12, del TUIR.

Denaro, mobilia e gioielli

Denaro, mobilia e gioielli si presumono compresi nell'attivo ereditario per un importo pari al dieci per cento del valore netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati in misura inferiore, salvo che da un inventario analitico di tutti i beni (redatto a norma degli artt. 769 e seguenti del c.p.c.) risulti un importo diverso, in questo caso utilizzare il cod. BI e non DN.

Pertanto:

a) Se nella dichiarazione di successione non è indicato alcun importo per denaro, mobilia o gioielli, l'ufficio applicherà la presunzione nella misura del dieci per cento del valore netto imponibile della singola quota ereditaria;

b) Se nella dichiarazione di successione è indicato un importo inferiore al dieci per cento del valore netto dell'asse ereditario, l'ufficio applicherà la presunzione in misura pari alla differenza dell'importo necessario al raggiungimento dell'ammontare previsto dalla presunzione.

c) Se nella dichiarazione di successione sono indicati denaro, mobilia e gioielli per un ammontare superiore al dieci per cento, l'ufficio non applicherà nessuna maggiorazione.

Nel caso in cui venga presentato un inventario analitico (da allegare nel quadro EG), contenente l'esatta descrizione di tutti i beni mobili di appartenenza del defunto e la loro stima, verrà considerato il valore indicato nell'inventario, anche se minore alla presunzione del 10%. L'inventario deve essere redatto a norma degli art. 769 e seguenti del Codice di procedura civile e successive modifiche.

ALTRI BENI MOBILICOME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE
Beni e diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli indicati nei precedenti quadri della dichiarazione*Il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione

* Per l'usufrutto e l'uso si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) del Tus.

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