Quadro EC - Catasto Fabbricati
Nel quadro EC vanno indicati gli immobili inclusi nell’attivo ereditario iscritti nel catasto edilizio urbano.
I dati possono essere digitati direttamente oppure importati:
- da una visura catastale in formato PDF
- dalla banca dati catastale tramite Entratel
Esaminiamo nel dettaglio le informazioni da inserire.
Ubicazione dell'immobile
Dovranno essere indicati:
- il comune amministrativo
- la sigla della provincia
- la sezione
- l'ubicazione
Il codice del comune che verrà inserito al'interno della dichiarazione è il codice catastale, che non sempre corrisponde al codice amministrativo. Può essere a seconda dei casi di 4 o 5 caratteri come indicato sulla visura catastale. DE.A.S. compone automaticamente il codice a partire dal comune e dalla sezione (ad esempio G674B per il comune di Pinerolo, sezione di Abbadia Alpina)
Dati catastali
Dovranno essere indicati:
- la zona censuaria
- la categoria
- la classe
- la consistenza
- la rendita catastale
Immobili graffati
Quando ad una stessa particella corrispondono più subalterni senza rendita autonoma bisognerà compilare il campo Immobili graffati.
Importando i dati da una visura catastale in formato PDF, DE.A.S. inserirà automaticamente gli eventuali graffati presenti.
Tipo di rendita catastale
Per i fabbricati è possibile indicare se la rendita indicata è:
- definitiva
- proposta (in questo caso va allegata alla successione la dichiarazione sostitutiva in cui si manifesta la volontà di avvalersi della rendita proposta)
Gli immobili che appartengono al Gruppo F come le aree urbane, unità collabenti lastrico solare o altro sono privi di rendita catastale.
Nella dichiarazione di successione tali dizioni presenti in visura vengono da DE.A.S. automaticamente trasformate nella relativa categoria catastale secondo il seguente schema:
- Area urbana: F/1
- Unità collabente: F/2
- Unità in corso di costruzione: F/3
- Unità in corso di definizione: F/4
- Lastrico solare: F/5
- Fabbricato in attesa di dichiarazione: F/6
- Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione: F/7
ed il valore dell'immobile dovrà essere imputato manualmente.
ATTENZIONE
A partire dal 21/10/2019 non è più possibile inserire in dichiarazione fabbricati regolarmente dichiarati in Catasto ma privi di classamento. Occorre aggiornarne i dati catastali prima di presentare la dichiarazione, proponendo la richiesta di classamento (ex art. 12 del D.L. 70/1988) presso l’Ufficio provinciale - Territorio nella cui circoscrizione ricadono tali beni. Solo a seguito dell’avvenuta attribuzione della rendita gli immobili potranno essere inseriti in dichiarazione (prima era invece possibile inserire gli immobili indicando in uno specifico campo il valore RENDITA DA ATTRIBUIRE)
Diritto trasferito
In questo campo va indicato il diritto posseduto dal defunto:
- Proprietà (1)
- Proprietà superficiaria (1S)
- Proprietà per l’area (1T)
- Nuda proprietà (2)
- Nuda proprietà superficiaria (2S)
- Nuda proprietà per l’area (2T)
- Diritto del concedente (4)
- Diritto dell’enfiteuta (5)
- Superficie (6)
- Oneri reali (10)
Quota trasferita
La quota deve essere indicata sotto forma di frazione utilizzando i due campi (che devono essere intesi come numeratore e denominatore). Ad esempio:
1 1 oppure 100 100 per indicare l'intero
1 2 oppure 50 100 per indicare la metà
NOTA
E' possibile indicare una quota avente due decimali (ad esempio 27,45/100.000) come 2745/10.000.000 (moltiplicando per cento sia il numeratore che il denominatore della frazione). In fase di stampa ed esportazione la quota verrà indicata come 27,45/100.000.
Al momento le specifiche tecniche rilasciate dall'Agenzia delle Entrate consentono di indicare un denominatore di massimo sei cifre, quindi casi come: 27,459/100.000 andranno arrotondati a:
27,46/100.000 (scrivendo in DE.A.S. 2746/10.000.000)
Valore
Deve essere indicato il valore dell'immobile. Vedi paragrafo Calcolo del valore degli immobili
Diritto di abitazione
Per i fabbricati è possibile indicare se si costituisce il diritto di abitazione in capo al coniuge (o alla parte dell’unione civile) superstite (articolo 540 del codice civile). É possibile anche indicare se vengono contestualmente richieste le agevolazioni prima casa.
In particolare, occorre indicare:
- il
codice 1se il coniuge superstite, che per legge ha il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare, richiede l’agevolazione “prima casa” avendone i requisiti - relativamente all’immobile principale (cod. P); - il
codice 2se il coniuge superstite, che per legge ha il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare, richiede l’agevolazione “prima casa” avendone i requisiti - relativamente all’immobile contiguo (cod. Z) a quello principale; - il
codice 3se il coniuge superstite, che per legge ha il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare, richiede l’agevolazione “prima casa” avendone i requisiti - relativamente alla pertinenza (cod. X) dell’immobile principale; - il
codice 4se il coniuge superstite, che per legge ha il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare, non richiede l’agevolazione “prima casa”; - il
codice 5se il coniuge superstite, che ha rinunciato all’eredità ma non al legato ex lege, per cui mantiene il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare, richiede l’agevolazione “prima casa” avendone i requisiti- relativamente all’immobile principale; - il
codice 6se il coniuge superstite, che ha rinunciato all’eredità ma non al legato ex lege, per cui mantiene il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare, richiede l’agevolazione “prima casa” avendone i requisiti- relativamente all’immobile contiguo a quello principale; - il
codice 7se il coniuge superstite, che ha rinunciato all’eredità ma non al legato ex lege, per cui mantiene il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare, richiede l’agevolazione “prima casa” avendone i requisiti- relativamente alla pertinenza dell’immobile principale; - il
codice 8se il coniuge superstite, che ha rinunciato all’eredità ma non al legato ex lege, per cui mantiene il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare, non richiede l’agevolazione “prima casa”.

Bene aziendale
Per tutte le tipologie di immobili è possibile indicare se trattasi di immobili intestati al de cuius che costituiscono bene aziendale (ad esempio di una ditta individuale, che andrà inserita all’interno del quadro EN - Aziende).
In questo modo il valore dell'immobile sarà escluso dall'asse ereditario (essendo ricompreso nel valore dell'azienda) ai soli fini del calcolo dell'imposta di successione. Saranno invece normalmente dovute le imposte ipotecaria e catastale sul valore pieno dell'immobile stesso.
Per maggiori approfondimenti si veda il relativo paragrafo.
Immobile all’estero
È possibile indicare se l’immobile è situato all’estero, nel qual caso si dovranno specificare:
- lo stato estero nel campo Comune, provincia EE
- l’eventuale stato federato, provincia o contea
- la località e l’indirizzo
- l’eventuale imposta versata all’estero
Discordanza dati intestatario
Il campo Discordanza dati intestatario va barrato nel caso ci sia discordanza tra il soggetto che risulta intestatario dell’immobile in catasto e il defunto o se ci sono diritti o quote che non corrispondono a quelli registrati in catasto.
In questo caso, devono essere indicati i seguenti dati:
- se si tratta di atto notarile o giudiziario, gli estremi di trascrizione (ufficio, numero di registro particolare e anno)
- se si tratta di successione, gli estremi di registrazione (ufficio, anno, volume e numero)


Tali elementi verranno riportati all'interno del quadro EI nella Sezione II - Cronistoria discordanza Dati intestatario per l'immobile in oggetto.
È possibile allegare anche la necessaria documentazione utilizzando il Quadro EG (rigo EG8 "Altro").
Passaggi senza atti legali
Il campo Passaggi senza atti legali va barrato nel caso ci siano passaggi intermedi non convalidati da atti legali. In questo caso, verrà barrata la relativa casella nel quadro EI nella Sezione I - Dichiarazione di passaggi senza Atti Legali per l'immobile in oggetto. Il dichiarante dovrà compilare la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
È possibile allegare la necessaria documentazione utilizzando il Quadro EG (rigo EG8 “Altro”).
NOTA
In tali casi le volture vengono eseguite con riserva e notificate ai soggetti ai quali, in catasto, i beni risultano intestati prima e dopo la registrazione della domanda di volture.
Istruzioni ministeriali (QUADRO EC – Attivo ereditario catasto fabbricati)
In questo quadro vanno dichiarati gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano inclusi nell'attivo ereditario.
Non sono oggetto di successione i diritti che si estinguono con la morte del defunto, inoltre non vanno indicate in dichiarazione le servitù ancorché costituite per testamento e i beni comuni non censibili (in questi casi occorre indicare solo l'unità immobiliare alla quale si riferiscono, intestata al de cuius e regolarmente dichiarata in successione. I benefici dei "beni comuni non censibili" alla redditività delle unità di cui il bene è comune, sono già oggetto di valutazione nelle rendite catastali associate alle stesse unità).
I dati degli immobili [Provincia (sigla), Comune amministrativo, Codice Comune, Indirizzo, Sezione urbana, Foglio, Particella, Subalterno, Zona censuaria, Categoria, Classe, Consistenza (vani, m2, m3), Rendita catastale, Possesso del defunto, Cod. diritto] devono essere riportati nella dichiarazione di successione con gli estremi con cui sono presenti in catasto. Questi si ricavano dalla visura catastale risalente a non più di tre mesi prima della data di presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, in alcuni casi, come quello di variazione del comune (ad esempio a seguito di soppressione o fusione con altro comune) in cui si trova l'immobile, occorre munirsi della visura catastale più aggiornata, recante i dati del nuovo comune amministrativo costituito.
Se vengono riscontrate incongruenze nei dati catastali indicati, la dichiarazione verrà scartata.
Comune amministrativo
Riportare la denominazione del Comune amministrativo nel quale si trova il bene ereditario, anche se non corrispondente a quello indicato sulla visura catastale (ad esempio quando ci sono state modifiche dei confini o sono stati costituiti nuovi comuni), al momento della presentazione della dichiarazione.
Per comune amministrativo si intende il Comune al quale si fa riferimento per le attività amministrative (Anagrafe, ufficio Tecnico), in particolare il comune al quale vengono versati i tributi locali relativi al bene in successione (IMU, TASI. TARI ecc.).
Indirizzo
Indicare dove si trova esattamente l'immobile (località, via o piazza, numero civico, scala, piano e interno).
Particella e subalterno
Riportare il numero di particella e subalterno, ove presente, così come indicato nella visura catastale.
Zona censuaria
Riportare, se presente, la zona censuaria indicata nella visura catastale (U unica, 1, 2, ecc.).
Consistenza
In questo campo indicare i dati riportati nel campo "consistenza" presente nella visura catastale:
- il numero dei vani per le unità immobiliari censite nelle categorie dalla A/1 alla A/11;
- i metri quadrati di superficie per le unità immobiliari censite nelle categorie dalla C/1 alla C/7;
- i metri cubi di volume per le unità immobiliari censite nelle categorie dalla B/1 alla B/8.
Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o F.
Rendita catastale
Riportare la rendita indicata nella visura catastale.
Gli immobili iscritti nelle Categorie Fittizie (Gruppo F) sono sempre privi di rendita catastale, per cui per tali immobili il presente campo e quello successivo "Determinazione rendita" non vanno compilati. Nel caso di immobili per i quali è stata presentata in catasto una dichiarazione DOCFA e la rendita è ancora nello stato di "rendita proposta", nel presente campo va indicato il valore della rendita proposta in catasto con la suddetta procedura DOCFA. Per questi immobili è possibile chiedere la determinazione del valore catastale, indicando nel successivo campo "Determinazione rendita" il codice "1".
Inoltre, se alla data di presentazione della dichiarazione di successione fanno parte dell'asse ereditario fabbricati regolarmente dichiarati in Catasto ma privi di classamento (ad esempio manca la categoria e/o classe dell'immobile) e quindi di rendita, non bisogna compilare il presente campo. Per tali immobili occorre proporre specifica richiesta di classamento e, quindi, di attribuzione della rendita (ex art. 12 del D.L. n. 70/1988) presso l'ufficio provinciale – territorio competente, al fine di regolarizzarli prima della presentazione della dichiarazione di successione.
Codice dello Stato estero/Stato estero/Stato federato, Provincia o Contea/Località/ Indirizzo
Per gli immobili situati all'estero indicare il codice dello Stato estero, lo Stato estero, lo Stato federato, provincia o contea all'interno dello Stato estero, la località e l'indirizzo completo ove è ubicato l'immobile (ad esempio se gli Stati Uniti d'America sono lo Stato estero di residenza, la California potrebbe essere uno Stato federato e la località di residenza potrebbe essere San Francisco).
La tabella con l'elenco dei codici degli Stati esteri è consultabile nell'Appendice del Modello Unico Persone fisiche – Fascicolo 1.
Inoltre, devono essere indicati il codice provincia "EE", i dati relativi al possesso del defunto, il codice diritto del defunto, il valore dell'immobile e l'imposta eventualmente versata all'estero.
Imposta versata all'estero
Ad eccezione dei casi in cui ricorre l'applicazione dei trattati e accordi internazionali in materia di doppia imposizione, se per il cespite indicato nel rigo è stata versata un'imposta all'estero, indicare il relativo importo in euro, proporzionalmente alla quota di devoluzione. In questo caso la certificazione relativa all'imposta versata all'estero deve essere allegata alla dichiarazione di successione, utilizzando il rigo 'certificazione imposta versata all'estero' presente nel Quadro EG.
Determinazione rendita
Il campo va compilato esclusivamente nel caso in cui nella visura catastale l'immobile risulti con rendita proposta.
Il campo non va compilato nel caso di:
- immobili iscritti nelle Categorie Fittizie (Gruppo F), che in quanto tali sono privi di rendita;
- fabbricati regolarmente dichiarati in Catasto ma privi di classamento e di rendita. Per tali immobili occorre proporre specifica richiesta di classamento e attribuzione della rendita presso l'ufficio provinciale – territorio competente, al fine di regolarizzarli prima della presentazione della dichiarazione di successione.
Si ricorda, inoltre, che i beni comuni non censibili, privi di rendita autonoma, non sono oggetto di successione.
Se per l'immobile indicato nel rigo è stata presentata in catasto una dichiarazione DOCFA e la rendita è ancora nello stato di "rendita proposta", è possibile chiedere la determinazione del valore catastale, indicando nella presente casella il codice "1". In questo caso, il valore da indicare nel campo 'rendita catastale' è quello proposto nella dichiarazione DOCFA presentata in catasto.
La procedura DOCFA, introdotta con decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, consente di adempiere, per via telematica, agli obblighi di dichiarazione in catasto in caso di nuove costruzioni o di variazione delle unità immobiliari urbane già censite e richiede ai dichiaranti di indicare una rendita, definita come "proposta".
Tale rendita rimane negli atti catastali come rendita proposta fino a quando l'ufficio non provvede, con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, alla determinazione della rendita definitiva.
In ogni caso è facoltà dell'amministrazione verificare le caratteristiche degli immobili così dichiarati ed eventualmente modificarne le risultanze iscritte in Catasto.
La volontà di avvalersi della rendita proposta deve essere espressamente manifestata nella dichiarazione di successione (allegare la relativa dichiarazione sostitutiva tramite il quadro EG).
N.B. Se nell'attivo ereditario ci sono immobili mai dichiarati, compresi gli immobili ai quali l'Agenzia ha attribuito negli atti del catasto una rendita presunta, è necessario procedere alla relativa regolarizzazione catastale prima della presentazione della dichiarazione di successione, secondo le modalità previste dall'art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. Del pari debbono essere dichiarati al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni così come previsto dall'art. 13 comma 14-ter del DL 6 dicembre 2011, n. 201.
Discordanza dati intestatario
Barrare la casella se c'è discordanza tra il soggetto che risulta intestatario del fabbricato in catasto e il defunto o se ci sono diritti o quote che non corrispondono a quelli registrati in catasto.
In questi casi il dichiarante deve compilare il Quadro EI, dove va specificato il motivo della discordanza menzionando gli estremi degli atti e/o delle successioni pregresse che giustificano l'intestazione catastale e i diritti in capo al de cuius.
È possibile allegare la necessaria documentazione utilizzando il Quadro EG (rigo EG8 "Altro").
Passaggi senza atti legali
Barrare la casella se ci sono passaggi intermedi non convalidati da atti legali.
In questi casi il dichiarante deve compilare il Quadro EI, in cui sono richiamati i passaggi intermedi non convalidati da atti legali, compilando la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In tali casi le volture vengono eseguite con riserva e notificate ai soggetti ai quali, in catasto, i beni risultano intestati prima e dopo la registrazione della domanda di volture.
È possibile allegare la necessaria documentazione utilizzando il Quadro EG (rigo EG8 "Altro").
Diritto di abitazione
Compilare il presente campo con riferimento al solo immobile su cui, con l'apertura della successione, si costituisce il diritto di abitazione in capo al coniuge superstite (articolo 540 del codice civile). Pertanto, se il coniuge superstite rinuncia all'eredità ed al diritto di abitazione ex lege non può compilare tale casella.
In particolare, occorre indicare:
- il codice '1' se il coniuge superstite, che per legge ha il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, richiede l'agevolazione "prima casa" avendone i requisiti - relativamente all'immobile principale (cod. P);
- il codice '2' se il coniuge superstite, che per legge ha il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, richiede l'agevolazione "prima casa" avendone i requisiti - relativamente all'immobile contiguo (cod. Z) a quello principale;
- il codice '3' se il coniuge superstite, che per legge ha il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, richiede l'agevolazione "prima casa" avendone i requisiti - relativamente alla pertinenza (cod. X) dell'immobile principale;
- il codice '4' se il coniuge superstite, che per legge ha il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, non richiede l'agevolazione "prima casa";
- il codice '5' se il coniuge superstite, che ha rinunciato all'eredità ma non al legato ex lege, per cui mantiene il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, richiede l'agevolazione "prima casa" avendone i requisiti- relativamente all'immobile principale;
- il codice '6' se il coniuge superstite, che ha rinunciato all'eredità ma non al legato ex lege, per cui mantiene il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, richiede l'agevolazione "prima casa" avendone i requisiti- relativamente all'immobile contiguo a quello principale;
- il codice '7' se il coniuge superstite, che ha rinunciato all'eredità ma non al legato ex lege, per cui mantiene il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, richiede l'agevolazione "prima casa" avendone i requisiti- relativamente alla pertinenza dell'immobile principale;
- il codice '8' se il coniuge superstite, che ha rinunciato all'eredità ma non al legato ex lege, per cui mantiene il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, non richiede l'agevolazione "prima casa".
N.B. L'agevolazione, qualora richiesta, si estende anche alle quote dell'immobile spettanti agli altri beneficiari presenti nella sezione "Devoluzione". Si ricorda che il diritto di abitazione spettante ex lege al coniuge superstite, indicato nel presente
Immobile graffato
Indicare gli ulteriori identificativi catastali, come riportati nella visura catastale degli immobili collegati a quello principale (immobili graffati). Per ogni immobile graffato occorre indicare la sezione urbana, il foglio, la particella e il subalterno. Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella 'continuazione' e riportare l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
Devono essere indicati tutti gli identificativi catastali degli immobili collegati a quello principale.