Quadro EM - Catasto Tavolare - Fabbricati
Nel quadro EM vanno indicati i fabbricati inclusi nell’attivo ereditario ricadenti nei territori ove vige il sistema tavolare.
I dati possono essere digitati direttamente oppure importati:
- da una visura catastale in formato PDF
- dalla banca dati catastale tramite Entratel
La compilazione del quadro ricalca sostanzialmente quella del quadro EC. Illustreremo nel seguito solo le informazioni aggiuntive richieste per il sistema tavolare.
Comune catastale: per gli immobili ubicati nelle province autonome di Trento e Bolzano, deve essere indicata la denominazione del Comune catastale (ad esempio Bolzano è suddiviso in tre comuni catastali: Bolzano, Dodiciville e Gries)
NOTA
La compilazione del campo comune catastale è specificatamente prevista solo per gli immobili siti in provincia di Bolzano o di Trento e non per gli altri comuni
Partita tavolare: non obbligatorio. Il dato è evidenziato in una apposita colonna all’interno delle visure OpenKat. Negli altri casi il dato è desumibile dai libri fondiari
Corpo tavolare: non obbligatorio. Il dato è desumibile dai libri fondiari.
Porzione materiale: non obbligatorio. Il dato è desumibile dai libri fondiari oppure è riportato nel documento catastale
Istruzioni ministeriali (QUADRO EM - Attivo ereditario fabbricati sistema tavolare)
Cos’è il sistema tavolare - Il sistema tavolare è un tipo di ordinamento catastale utilizzato nelle province di Trieste, Gorizia, Trento, Bolzano e in alcuni Comuni delle Province di Udine, Vicenza, Brescia e Belluno. Si differenzia dal catasto ordinario per la modalità di conservazione e per il diverso rilievo giuridico delle sue risultanze.
In questo quadro vanno dichiarati gli immobili iscritti nel sistema tavolare e inclusi nell'attivo ereditario.
Non devono essere indicati i "beni aziendali" che non sono intestati al de cuius.
I dati relativi agli immobili - Provincia (sigla), Comune amministrativo, Codice comune, Comune catastale, Cod. Comune catastale, Via o località, Partita tavolare, Corpo tavolare, Porzione materiale, Sezione urbana, Foglio, Particella, Subalterno, Zona censuaria, Categoria, Classe, Consistenza (vani, m2, m3), Rendita catastale, Possesso del defunto, Cod. diritto - devono essere riportati nella dichiarazione di successione con gli estremi presenti nel sistema tavolare. Questi si ricavano dalle visure catastali risalenti a non più di tre mesi prima della data di presentazione della dichiarazione stessa.
Tuttavia, nel caso di variazione del comune (ad esempio a seguito di soppressione o fusione con altro comune) in cui si trova l'immobile, occorre munirsi di un documento catastale più aggiornato, recante i dati del nuovo comune amministrativo costituito.
Non sono oggetto di successione i diritti che si estinguono con la morte del defunto, inoltre non vanno indicate in dichiarazione le servitù ancorché costituite per testamento e i beni comuni non censibili (in questi casi occorre indicare solo l'unità immobiliare alla quale si riferiscono, intestata al de cuius e regolarmente dichiarata in successione. I benefici dei "beni comuni non censibili" alla redditività delle unità di cui il bene è comune, sono già oggetto di valutazione nelle rendite catastali associate alle stesse unità).
Per gli immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro fondiario la dichiarazione è resa solo al fine della successione e non consente di eseguire la voltura catastale automatizzata, i cui adempimenti, continuano ad essere svolti presso i competenti Uffici delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Comune catastale
Indicare la denominazione del Comune catastale solo se presente nei documenti del catasto rilasciati dagli uffici dipendenti dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Via o località
Indicare dove si trova esattamente l'immobile descritto (località, via o piazza, numero civico ecc.). In caso di fabbricato, è necessario indicare, oltre alla via e al numero civico, anche la scala, il piano e l'interno.
Partita tavolare
Nei documenti rilasciati dagli uffici del catasto dipendenti dalle Province autonome di Trento e Bolzano il dato è evidenziato in una apposita colonna. Negli altri casi è desumibile dai libri fondiari.
Corpo tavolare
Il dato è desumibile dai libri fondiari.
Porzione materiale
Se il dato è conosciuto, indicarlo nell'apposito campo. Il dato è desumibile dai libri fondiari oppure è riportato nel documento catastale.
Particella e Subalterno
Indicare il numero di particella e subalterno, ove presente, come indicato nella visura catastale; il numero della particella può essere composto da due parti: numeratore (prima serie di cifre) e denominatore (seconda serie di cifre). Se la particella è composta da una sola serie di cifre riportarla nel campo destinato al numeratore.
Consistenza
In questo campo indicare i dati riportati nel campo consistenza della visura catastale:
- il numero dei vani per le unità immobiliari censite nelle categorie dalla A/1 alla A/11;
- i metri quadrati di superficie per le unità immobiliari censite nelle categorie dalla C/1 alla C/7;
- i metri cubi di volume per le unità immobiliari censite nelle categorie dalla B/1 alla B/8.
Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o F.
Rendita catastale
Riportare la rendita indicata nella visura catastale.
Gli immobili iscritti nelle Categorie Fittizie (Gruppo F) sono sempre privi di rendita catastale, per cui per tali immobili il presente campo e quello successivo "Determinazione rendita" non vanno compilati.
Nel caso di immobili per i quali è stata presentata in catasto una dichiarazione DOCFA e la rendita è ancora nello stato di "rendita proposta", nel presente campo va indicato il valore della rendita proposta in catasto con la suddetta procedura DOCFA. Per questi immobili è possibile chiedere la determinazione del valore catastale, indicando nel successivo campo "Determinazione rendita" il codice "1". Inoltre, se alla data di presentazione della dichiarazione di successione fanno parte dell'asse ereditario fabbricati regolarmente dichiarati in Catasto ma privi di classamento (ad esempio manca la categoria e/o classe dell'immobile) e quindi di rendita, non bisogna compilare il presente campo. Per tali immobili occorre proporre specifica richiesta di classamento e quindi di attribuzione della rendita (ex art. 12 del D.L. n. 70/1988) presso l'ufficio provinciale – territorio competente, al fine di regolarizzarli prima della presentazione della dichiarazione di successione.
Determinazione rendita
Il campo va compilato esclusivamente nel caso in cui nella visura catastale l'immobile risulti con rendita proposta. Il campo non va compilato nel caso di:
- immobili iscritti nelle Categorie Fittizie (Gruppo F), che in quanto tali sono privi di rendita;
- fabbricati regolarmente dichiarati in Catasto ma privi di classamento e di rendita. Per tali immobili occorre proporre specifica richiesta di classamento e attribuzione della rendita presso l'ufficio provinciale – territorio competente, al fine di regolarizzarli prima della presentazione della dichiarazione di successione.
Si ricorda, inoltre, che i beni comuni non censibili, privi di rendita autonoma, non sono oggetto di successione.
Se per l'immobile indicato nel rigo è stata presentata in catasto una dichiarazione DOCFA e la rendita è ancora nello stato di "rendita proposta", è possibile chiedere la determinazione del valore catastale, indicando nella presente casella il codice "1".
In questo caso, il valore da indicare nel campo 'rendita catastale' è quello proposto nella dichiarazione DOCFA presentata in catasto.
La procedura DOCFA, introdotta con decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, consente di adempiere, per via telematica, agli obblighi di dichiarazione in catasto in caso di nuove costruzioni o di variazione delle unità immobiliari urbane già censite e richiede ai dichiaranti di indicare una rendita, definita come "proposta".
Tale rendita rimane negli atti catastali come rendita proposta fino a quando l'ufficio non provvede, con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, alla determinazione della rendita definitiva. In ogni caso è facoltà dell'amministrazione verificare le caratteristiche degli immobili così dichiarati ed eventualmente modificarne le risultanze iscritte in Catasto.
La volontà di avvalersi della rendita proposta deve essere espressamente manifestata nella dichiarazione di successione (allegare la relativa dichiarazione sostitutiva tramite il quadro EG). Se l'ufficio provinciale - territorio rettifica la rendita proposta entro 12 mesi, la rettifica opera ex tunc.
N.B. Se nell'attivo ereditario ci sono immobili mai dichiarati, compresi gli immobili ai quali l'Agenzia ha attribuito negli atti del catasto una rendita presunta, è necessario procedere alla relativa regolarizzazione catastale prima della presentazione della dichiarazione di successione, secondo le modalità previste dall'art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. Del pari debbono essere dichiarati al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni così come previsto dall'art. 13 comma 14-ter del DL 6 dicembre 2011, n. 201.