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Passività

Nel Quadro ED vanno indicate le passività deducibili. Esaminiamo nel dettaglio le informazioni da inserire.

Tipologia

Indicare una delle possibili scelte:

  1. Spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi 6 mesi
  2. Spese funerarie, nei limiti deducibili previsti dall'articolo 24, comma 2
  3. Mutui contratti per l'acquisto di immobili
  4. Debiti verso aziende o istituti di credito (saldi passivi su conti correnti)
  5. Debiti inerenti l'esercizio di imprese
  6. Debiti cambiari
  7. Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale
  8. Rapporto di lavoro subordinato (TFR, trattamenti previdenziali integrativi)
  9. Debiti tributari
  10. Assegni di mantenimento al Coniuge/Parte dell'unione civile divorziato
  11. Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso
  12. Altre passività

NOTA

Nel caso di mutui contratti per l'acquisto di immobili, debiti verso aziende o istituti di credito, debiti inerenti l’esercizio di imprese o debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale occorre anche indicare a quale cespite fa riferimento la passività.

NOTA

In questa categoria non devono essere ricomprese le passività aziendali al netto delle quali è stato calcolato il valore dell’azienda indicato nel quadro EN e che, pertanto, sono già state escluse nella determinazione della base imponibile dell’imposta di successione.

Descrizione

Indicare la descrizione della passività

Estremi e data del documento

Indicare gli estremi e la data del documento e/o provvedimento da cui ha origine la passività (ad esempio provvedimento giurisdizionale, testamento nel caso di legato).

Valore passività

Indicare il valore complessivo della passività (per le spese funerarie il limite è di € 1032,91)

Quota

Indicare la quota di passività del defunto, espressa in frazione (ad esempio 1/10)

Valore quota

Calcolata da DE.A.S. sulla base del valore complessivo per la quota di possesso

NOTA

Si ricorda che le passività indicate in questo quadro sono deducibili solo dall'imposta di successione e non hanno alcun effetto sul calcolo delle imposte ipotecaria e catastale.

In linea generale non ci sono limiti alle passività, eccezion fatta per le spese funerarie che si possono detrarre solo per 1.032,91 Euro (art.24 TU Successioni e donazioni). Queste però possono essere detratte anche dall'IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi e quindi si dovrà scegliere o l'una o l'altra detrazione.

Visto che raramente si supera l'esenzione per l'imposta di successione, è normalmente preferibile detrarre le spese funerarie dall'IRPEF (nel qual caso non devono essere indicate nel quadro passività).

Passività che riguardano più cespiti

Il fatto che ad una passività possa corrispondere soltanto un cespite deriva dalle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate.

Nelle istruzioni, fascicolo 1, è comunque chiaramente indicato:

In presenza di una passività che grava su più beni compilare tanti righi quanti sono i beni interessati avendo cura di ripartire tra gli stessi il valore totale delle passività.

Quindi, supponendo che la passività sia un mutuo di 100.000 Euro e che gli immobili acquistati con il mutuo siano:

  • A/2 del valore di 120.000 Euro
  • C/2 del valore di 10.000 Euro
  • C/6 del valore di 20.000 Euro

inseriremo tre volte la passività, calcolando per ciascun rigo il valore utilizzando la proporzione: PASSIVITA' : TOTALE_IMMOBILI_MUTUATI = X : IMMOBILE

  • primo rigo delle passività, valore di Euro 80.000 collegata all'abitazione principale (A/2)

100.000 : 150.000 = X : 120.000

  • secondo rigo delle passività, valore di Euro 6.667 collegata alla cantina (C/2)

100.000 : 150.000 = X : 10.000

  • terzo rigo delle passività, valore di Euro 13.333 collegata al box auto (C/6)

100.000 : 150.000 = X : 20.000

Ripartizione delle passività

Per ripartire la passività fra gli eredi in modo diverso rispetto alle quote legittime, si deve utilizzare la funzione Calcoli | Assegnamento manuale quote.

Nell'esempio sottostante, la passività è interamente attribuita al coniuge (quota 1/1).

Fideiussione

Le fideiussioni (o in generale le garanzie prestata dal de cuius a favore di terzi) non vanno indicate fra le passività.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14991 dell'8 giugno 2018, ha infatti stabilito che:

.. i soli debiti ereditari deducibili sono quelli liquidi ed esigibili. Le eventuali fideiussioni prestate dal de cuius, quindi, non lo sono, a meno che al momento dell'apertura della successione sussista l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso, con il conseguente effettivo depauperamento dell'attivo ereditario ..

Visualizza sentenza 14991/2018

Istruzioni ministeriali (QUADRO ED – Passività e altri oneri)

Le passività deducibili sono costituite:

  • dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, purché risultino da atto scritto avente data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo.

Se il debito non è certificato dai suddetti documenti, esso deve risultare da attestazione redatta sul modello conforme "dichiarazione di sussistenza di debito" presente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, (MOD. 237) sottoscritto da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, nonché dai creditori del defunto (tranne che per i debiti verso i dipendenti). Tale documento deve essere allegato alla dichiarazione (rigo EG5).

I debiti del defunto contratti per l'acquisto di beni o diritti sono deducibili se quest'ultimi sono compresi nell'attivo ereditario. In presenza di una passività che grava su più beni compilare tanti righi quanti sono i beni interessati avendo cura di ripartire tra gli stessi il valore totale delle passività. Se i beni e diritti sono compresi solo in parte nell'attivo ereditario la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte. I debiti relativi al defunto e ad altre persone sono deducibili nei limiti della quota del defunto. In assenza di una specifica determinazione le quote si considerano uguali tra tutte le parti.

I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi, regolarmente documentati, sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei seguenti modi:

a) nell'acquisto di beni soggetti a imposta di successione indicati nella dichiarazione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;

b) nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;

c) in spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute per sé e per i familiari a carico;

d) in spese di mantenimento, deducibili per un ammontare mensile massimo di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi.

Per la qualifica di familiare a carico, occorre fare riferimento ai limiti reddituali annui indicati ai fini delle imposte sui redditi dall'articolo 12 del TUIR.

La condizione di "familiare a carico" deve essere verificata con riferimento al periodo in cui sono state sostenute le spese di mantenimento.

Ad esempio:

Tizio (padre di Caio, figlio di 22 anni, non fiscalmente a carico nel 2024 e fiscalmente a carico nel 2025) in data 14 novembre 2024 contrae un debito di euro 5.000 per la retta annuale della scuola privata frequentata dal figlio Caio, effettuando i relativi pagamenti in due rate di pari importo, in data 18 novembre 2024 e 15 gennaio 2025.

Alla morte di Tizio in data 12 aprile 2025, residua un debito per un importo pari a euro 3.000, in quanto lo stesso aveva restituito in vita la somma di euro 2.000.

Pertanto, i debiti contratti dal de cuius (esistenti alla data del decesso), pari a euro 3.000, possono essere dedotti, in presenza di idonea documentazione, tenendo conto del limite massimo mensile, pari, in tale ipotesi, a euro 258. In particolare, dalla data di contrazione del debito (14 novembre 2024) alla data di apertura della successione (12 aprile 2025), sono maturati quattro mesi "interi" ai fini della deducibilità del debito (dicembre 2024 e gennaio, febbraio e marzo 2025). Considerato che Caio risulta a carico del padre solo per l'anno 2025, l'importo deducibile è di euro 774 (euro 258 x 3, pari alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2025).

  • dalle spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, a condizione che risultino da regolari quietanze;
  • dalle spese funerarie risultanti da regolari quietanze, deducibili per un importo non superiore a 1.032,91 euro (già 2.000.000 lire).

Tipo

Nella casella indicare uno dei seguenti codici in relazione alla tipologia di debito contratto ed alle condizioni, previste dalla normativa di riferimento, che li rende deducibili:

PASSIVITÀ O ALTRI ONERI
1Spese mediche e chirurgiche, per ricoveri, medicinali e protesi sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi.
2Spese funerarie sostenute dagli eredi, per un importo non superiore a 1.032,91 euro.
3Mutui, contratti per l'acquisto di immobili compresi nell'attivo ereditario.
4Debiti verso banche ed altri intermediari finanziari (saldi passivi su conti correnti). Nella determinazione del saldo di conto corrente non bisogna considerare quelle somme relative ad assegni portati all'incasso nei quattro giorni prima dell'apertura della successione.
5Debiti inerenti l'esercizio di imprese. * Tali debiti sono deducibili se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge. Se il defunto non era obbligato alla tenuta delle scritture contabili, sono deducibili quelle somme che risultano nelle scritture contabili dei creditori.
6Debiti cambiari
7Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale. Tali debiti sono deducibili qualora il presupposto da cui essi sono derivati si sia verificato anteriormente alla data di apertura della successione.
8Rapporto di lavoro subordinato (TFR, trattamenti previdenziali integrativi). I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto ed ai trattamenti previdenziali integrativi sono deducibili anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari.
9Debiti tributari. Essi sono deducibili anche se accertati dopo la data di apertura della successione, purché riguardanti un periodo anteriore a tale data.
10Somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso (o in caso di sentenza di separazione, passata in giudicato, per colpa del coniuge superstite o di entrambi).
11Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso
12Altre passività

* Si ricorda che in questa categoria non devono essere ricomprese le passività aziendali al netto delle quali è stato calcolato il valore dell'azienda indicato nel quadro EN e che, pertanto, sono già state escluse nella determinazione della base imponibile dell'imposta di successione.

I debiti cambiari e quelli verso banche e altri intermediari finanziari, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del trattario, del prenditore, dell'azienda o istituto di credito (codice 4).

La deduzione dei debiti verso banche e altri intermediari finanziari è subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore nei successivi trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto.

I debiti inerenti all'esercizio dell'impresa sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute (codice 5).

I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici in genere, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e i debiti tributari, esistenti alla data di apertura della successione, sono deducibili anche se accertati in data posteriore (codice 7).

I debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e i debiti verso pubbliche amministrazioni possono essere dimostrati entro sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo.

N.B. Se al momento dell'apertura della successione si rientra in una delle casistiche individuate dal codice 10, i dati del coniuge beneficiario non devono essere inseriti nel quadro EA della dichiarazione.

Si precisa, infatti, che:

  • il coniuge divorziato non può essere erede per legge ma solo a seguito di volontà testamentaria (dopo il divorzio i diritti successori tra coniugi cessano); in quest'ultimo caso i suoi dati devono essere indicati nel quadro EA, in quanto erede testamentario o legatario;
  • il coniuge separato è erede a meno che non abbia l'addebito della separazione per colpa. In caso di separazione senza addebito di colpa (come, ad esempio, nel caso di separazione consensuale) i diritti successori dei coniugi rimangono inalterati anche per quanto riguarda il diritto alla legittima, per cui, in questo caso, i dati del coniuge beneficiario vanno indicati nel quadro EA.

Estremi e data del documento

Riportare gli estremi e la data del documento e/o provvedimento da cui ha origine la passività (ad esempio provvedimento giurisdizionale, testamento nel caso di legato).

Valore

Indicare il valore per ciascuna passività, riferita alla quota del defunto, arrotondato all'unità di euro. Se nel campo "Tipo" è indicato il codice '11' (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso), indicare il valore di quest'ultimo. Se il legato o l'onere consiste in una rendita vitalizia calcolarne il valore secondo le specifiche regole contenute nell'art.17 del TUS.

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