Skip to content

L'agevolazione prima casa

Premessa

Tra le agevolazioni disponibili in riferimento alla applicazione delle imposte dovute in caso di trasferimento immobiliare (a titolo gratuito o oneroso che sia) senza dubbio la agevolazione prima casa è la più importante.

Essa permette infatti un importante sconto fiscale sull'imposta di registro o sull'Iva per i trasferimenti onerosi e sulle imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti gratuiti o per successione.

Riferimento normativo: DPR n. 131/1986

Il DPR n. 131/1986 (Testo Unico Imposte di Registro) prevede che l'immobile in oggetto per fruire dell'agevolazione fiscale sia un immobile non di lusso, ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano.

La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto (o nella dichiarazione di successione).

Il DPR n. 131/1986 prevede inoltre che per fruire dell'agevolazione fiscale prima casa l'acquirente inoltre dichiari di:

  • non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
  • di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.

Le imposte accessorie in caso di successione

Oltre all'imposta principale di successione, che viene liquidata dall'ufficio, all'apertura della successione mortis causa, sono dovute, in autoliquidazione le seguenti imposte e tasse accessorie, in caso di trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari:

  • Imposta ipotecaria
  • Imposta catastale
  • Tassa ipotecaria
  • Imposta di bollo
  • Tributi speciali

Imposte ipocatastali e agevolazione prima casa

Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale sul valore dell'immobile con rispettive aliquote 2% e 1%.

Calcolo della base imponibile

Il valore catastale si calcola:

Rendita x 1,05 x 120 (moltiplicatore categorie A e C)

In caso di prima casa il moltiplicatore diventa 110: Rendita x 1,05 x 110.

Effetto della agevolazione sulle imposte

Con l'agevolazione prima casa, le imposte ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa di 200,00 euro per ciascuna imposta invece che in misura proporzionale (2% e 1%).

Lo sconto fiscale riguarda le imposte ipotecaria e catastale. L'imposta di successione subisce solo un piccolo sconto nel calcolo della base imponibile dell'immobile (moltiplicatore 110 invece di 120).

Per usufruirne bisogna essere in possesso di alcuni requisiti sia soggettivi che oggettivi.

I requisiti per accedere alla agevolazione

Requisiti oggettivi per accedere alla agevolazione

Tipologia dell'immobile per il quale si chiedono i benefici fiscali prima casa

Le agevolazioni prima casa non dipendono dal fatto che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria o familiare; infatti, può essere acquistata con tali agevolazioni anche un'abitazione che verrà locata dopo l'acquisto. Attenzione: questo non va confuso con il requisito soggettivo (b): il possesso di un altro immobile dato in locazione nello stesso comune preclude comunque l'accesso alla agevolazione.

Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l'acquisto riguardi una casa di abitazione non "di lusso".

Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre far riferimento ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969): più di 240 mq di superficie, piscina di almeno 80 mq, campi da tennis di almeno 650 mq, ecc. Tali criteri erano validi sino al 31.12.2013.

Dal 2014 sono considerate abitazioni di lusso quelle accatastate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 (D.L. 104/2013).

All'immobile principale poi possono essere collegate le relative pertinenze, a condizione che appartengano alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che presentino il vincolo pertinenziale e che siano indicate in un massimo di tre (una per categoria).

Sono agevolabili anche gli immobili in corso di costruzione F3, a condizione che, una volta completati, non abbiano requisiti di lusso.

Pertinenze: caratteristiche degli immobili

Al verificarsi delle condizioni prima elencate, le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l'acquisto per successione delle sue pertinenze ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

  • C/2 (cantina o soffitta);
  • C/6 (garage o box auto);
  • C/7 (tettoia o posto auto).

Le unità immobiliari classificate (o classificabili) nelle citate categorie catastali devono godere del principio della accessorietà al bene principale, cioè possono anche trovarsi in prossimità dell'abitazione principale (in un palazzo limitrofo nella stessa via, oppure in un palazzo in una via adiacente, ma comunque non in un punto distante o addirittura in un altro Comune) e di fatto, devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione.

Requisiti soggettivi per accedere alla agevolazione

(a) L'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula

Il dichiarante si deve impegnare inoltre a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile da acquistare, qualora già non vi risieda (non per forza nell'immobile oggetto di agevolazione).

Eccezioni:

  1. Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
  2. Per i cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.

Decorrenza del cambio di residenza: L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 12 agosto 2005 n. 38 chiarisce che il cambio di residenza si considera avvenuto nella stessa data in cui l'interessato rende al Comune la dichiarazione di trasferimento della residenza. In sostanza, è sufficiente la presentazione dell'istanza di trasferimento della residenza, anche se essa non sortisce esito positivo (Cass. 1° luglio 2009 n. 15429), a meno che la domanda sia respinta ma non venga impugnata dal contribuente (Cass. n. 14399/2010).

Natura del termine dei 18 mesi: Nell'ordinanza della Cassazione n. 3507 del 11.02.2011, la Corte specifica che il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza avrebbe "carattere meramente sollecitatorio" e non natura perentoria, sicché al suo decorso non potrebbe ricondursi alcuna decadenza, la quale invece deriverebbe, secondo la Corte, solo dal decorso del termine triennale di cui all'art. 76 del DPR 131/86 (in sostanza residenza riconosciuta entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita).

Mantenimento della residenza: C'è l'opportunità di mantenimento della residenza per almeno 4 anni e sei mesi dalla data di acquisto nell'ambito del Comune considerato per evitare possibili contenziosi.

Minori e cittadini stranieri: È possibile richiedere la agevolazione prima casa anche a nome di un minore di età da parte dei soggetti che esercitano sullo stesso la patria potestà (con autorizzazione del giudice competente). Anche un cittadino straniero che risiede all'estero può richiedere le agevolazioni in Italia ereditando un immobile abitativo, con obbligo di trasferire la residenza nel comune dell'immobile.

(b) Non essere titolare di altri immobili nel comune in proprietà esclusiva o in comunione con il coniuge

Il richiedente l'agevolazione prima casa innanzi tutto non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso o diritto d'abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui si trova l'immobile caduto in successione.

Significato interpretativo:

  • il possesso del 100% della nuda proprietà di un immobile abitativo nell'ambito del Comune considerato non osta all'applicazione della agevolazione;
  • il possesso al 95% della piena proprietà di un immobile abitativo nell'ambito del Comune considerato non osta all'applicazione della agevolazione.

Abitazione inidonea: la Cassazione con la ordinanza n. 100 del 2010, ribadendo quanto detto nella sentenza n. 5493 del 2009, ha ammesso al beneficio il contribuente che possiede un altro immobile abitativo nel medesimo Comune se questo immobile è inidoneo a soddisfare le esigenze abitative della famiglia; la inidoneità deve essere dimostrata dal contribuente. La norma tributaria, quando richiede l'assenza del possesso esclusivo di altro immobile abitativo nel comune, si riferisce a una disponibilità non solo oggettiva (dimensioni, ubicazione, condizioni dell'immobile) ma anche soggettiva (per es. inidoneità per problemi di salute, etc.).

L'apprezzamento di tali caratteristiche sarà eventualmente rimesso alla discrezionale valutazione del Giudice (Cass. 08/01/2010, n. 100; Cass. 11564/2006; Cass. 17938/2003; Cass. 10935/2003; Cass. 6492/2003; Cass. 2418/2003).

Tuttavia, in base all'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, non può attribuirsi rilevanza ad un concetto di "inidoneità" collegato ad una indisponibilità "giuridica" di carattere meramente temporaneo, e comunque dipendente dalla volontà del soggetto, come ad esempio nel caso di immobile indisponibile perché dato in locazione.

(c) Non esser titolare, su tutto il territorio nazionale, di immobili acquistati con la agevolazione

Non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge in comunione legale, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

Pertanto, se avete già utilizzato la agevolazione prima casa per acquisire un immobile che risulti ancora da voi posseduto alla data di apertura della dichiarazione di successione (e non alla data di presentazione della dichiarazione di successione), allora non potete più fruirne in occasione della presentazione della dichiarazione di successione.

Dichiarazione da allegare: Le condizioni di cui alle lettere (b) e (c) e l'impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte dell'acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l'immobile che si acquista, devono essere attestate con apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione di successione.

(d) Non rivendere l'immobile nei primi cinque anni

Il dichiarante, infine, dovrà impegnarsi a non rivendere l'immobile nei primi cinque anni dall'acquisto oppure, in caso contrario, ad acquistarne un altro come prima casa entro un anno dalla successiva vendita, pena la perdita della agevolazione con tutte le conseguenze economiche e sanzionatorie che ne seguono.

Eccezioni e particolarità applicative

Coniugi in comunione legale

La agevolazione spetta per l'intero acquisto immobiliare ove uno dei coniugi in comunione legale acquirenti l'immobile non possegga o non abbia trasferito la residenza entro i 18 mesi nel comune relativo, come riconosciuto dalla Cassazione (sentenza n. 13085 del 2003, sentenza n. 2109 del 2009).

In sostanza, rileva la residenza della famiglia e non singolarmente quella dei singoli coniugi, purché l'abitazione sia destinata alla residenza della famiglia. I coniugi — ai fini del diritto di famiglia — non sono tenuti ad una comune residenza ma solo alla coabitazione; pertanto, una interpretazione tributaria conforme ai principi di diritto di famiglia non può imporre al coniuge di porre ai fini fiscali la residenza nell'immobile in cui ha la residenza l'altro coniuge (Cass. ordinanza n. 15426/2009).

L'Agenzia delle Entrate si oppone a queste interpretazioni giurisprudenziali con la circolare 38 del 2005. Ma la giurisprudenza di Cassazione è ormai chiara e consolidata in senso opposto.

Separazione dei coniugi

La separazione dei coniugi non può determinare una ipotesi di decadenza della agevolazione prima casa per trasferimento infraquinquennale dell'immobile, in quanto non è una ipotesi di trasferimento a titolo oneroso o gratuito anche se effettuata nei 5 anni dall'acquisto.

Lo scioglimento della comunione non determina alcun trasferimento dei beni, piuttosto una trasformazione da comunione legale a comunione convenzionale (Cassazione n. 7231 del 2006).

Attività quotidiana nel comune senza residenza anagrafica

Se il contribuente non trasferisce la propria residenza entro 18 mesi nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato, ma svolga in detto comune la propria attività di volontariato diretto e senza remunerazione nei confronti della suocera invalida, ha comunque diritto al beneficio dell'agevolazione fiscale in esame (Comm. Trib. Regionale di Venezia sentenza n. 62 del 2011). In sostanza, il giudice ha accolto l'istanza del contribuente in quanto la suocera faceva parte del nucleo familiare del contribuente e questi prestava attività gratuita presso la stessa e quindi svolgeva la propria attività quotidiana nel comune considerato pur non avendo acquisito nello stesso la residenza anagrafica (vedi anche Circolare n. 1 del 1994).

Forza maggiore e immobile affittato

Il contribuente non perde i benefici fiscali prima casa se non si trasferisce nell'immobile perché è affittato e l'inquilino non lo libera (Comm. Trib. Lazio sentenza n. 557/14 del 2011).

In sostanza, la presenza di una causa di forza maggiore che impedisce al contribuente di effettuare il trasferimento della residenza anagrafica nel comune considerato, sempreché supportata da adeguate circostanze che attestino in modo incontrovertibile la volontà del contribuente (per es. una causa in corso contro l'inquilino ai fini dello sfratto), permettono al contribuente di mantenere inalterato il diritto alla agevolazione.

Estensione della agevolazione

Qualora uno degli eredi, che acquisisce anche solo una quota del bene, abbia i requisiti per chiedere e ottenere la agevolazione, essa si estende all'intero immobile, coprendo quindi anche le quote degli altri coeredi.

Perdita della agevolazione

In caso la dichiarazione sia mendace fin dall'origine o si perdano/non si acquistino i requisiti prima delle scadenze dei termini fissate il contribuente perderà il beneficio e la agenzia potrà procedere all'accertamento chiedendo:

  • Imposta proporzionale;
  • Interessi;
  • Sanzione 30% (solo a carico di chi ha fatto la dichiarazione mendace).

Termini per l'accertamento da parte della Agenzia delle Entrate

Quanto ai termini a disposizione dell'AE per l'accertamento della decadenza dei requisiti, con conseguente recupero della maggiore imposta e delle sanzioni, questi sono di tre anni (entro tale termine al contribuente deve essere notificato l'avviso di accertamento), decorrenti dal momento in cui l'avviso di accertamento può essere emesso (Cass. 21/11/2000, n. 1196, S.U.).

Ne consegue che — secondo la Circolare Agenzia entrate 12/08/2005, n. 38/E — la data dalla quale decorre il termine per l'esercizio dell'azione accertatrice varia a seconda che la mendacità della dichiarazione resa nell'atto si riferisca a situazioni in corso al momento della registrazione (mendacio originario, es. contribuente che dichiari di essere già residente nel comune dove acquista l'immobile oppure dichiari di non essere titolare di altra abitazione nello stesso comune) oppure sia conseguente a fatti o comportamenti successivi (mendacio sopravvenuto, es. vendita infraquinquennale oppure mancato trasferimento della residenza entro il termine prescritto).

In altre parole, il termine triennale per l'accertamento della decadenza decorre dal momento in cui si verifica la circostanza che giustifichi la decadenza stessa.

Risoluzione AE 105/2011

Cause di forza maggiore e il "ravvedimento dichiarativo"

Con la Risoluzione n. 105 del 2011 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora il contribuente ritenga di non poter rispettare il termine dei 18 mesi per il trasferimento della residenza, può revocare la dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto o nella dichiarazione di successione, prima della scadenza del termine stesso, presentando una apposita istanza all'ufficio presso cui l'atto è stato registrato. L'ufficio poi procederà ad un avviso di liquidazione dell'imposta dovuta e interessi maturati senza applicazione di sanzioni.

Attenzione: non si può rinunciare volontariamente alla agevolazione nel caso in cui risultino assenti i requisiti di cui si è dichiarato il possesso al momento della richiesta del beneficio (sarebbe stata una dichiarazione mendace).

Premesso che le agevolazioni prima casa vengono concesse anche per ragioni oggettive quali il trasferimento della residenza nel comune o il divieto di venderla per almeno cinque anni, qualora, qualunque sia il motivo, il richiedente non rispetta le prescrizioni stabilite non esiste una deroga per forza maggiore e quindi avendo perso il requisito si dovrà versare la maggior imposta non pagata (la differenza tra imposta proporzionale dovuta e imposta fissa già versata).

Per quanto riguarda le sanzioni la risoluzione AE 105/2011, intervenendo sul caso del mancato spostamento della residenza entro 18 mesi ha chiarito invece che se il contribuente, ancora nei termini, si autodenuncia dichiarando che non potrà rispettare il requisito sarà dovuto, ovviamente, il recupero dell'imposta e gli interessi ma non anche le sanzioni (pari al 30%).

Qualora invece fosse la agenzia a riscontrare, scaduto il termine, il mancato adempimento del contribuente, saranno dovuti imposta, interessi e sanzione piena.

Risoluzione AE 112/2012

Dichiarazione anticipata di rinuncia alle agevolazioni per vendita dell'immobile prima dei cinque anni

Analogamente a quanto visto per il mancato cambio di residenza si decade dall'agevolazione prima casa in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, a meno che il contribuente, entro un anno dall'alienazione, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale (nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986).

La perdita del beneficio comporta il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte.

È però possibile, secondo la risoluzione 112/E del 2012, laddove sia ancora pendente il termine dei dodici mesi per l'acquisto dell'ulteriore immobile e il soggetto si trovi nelle condizioni di non potere ovvero di non volere rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali, comunicare la propria volontà all'Agenzia delle Entrate, con una apposita istanza, richiedendo la riliquidazione dell'imposta originariamente assolta.

In questo caso, il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza tra l'imposta pagata e quella dovuta, oltre al pagamento degli interessi. Non troverà però applicazione la sanzione pari al 30%, dovuta invece una volta decorso l'anno di tempo concesso per il riacquisto di altro immobile prima casa.

Credito d'imposta in caso di alienazione prima casa e riacquisto entro un anno

Ai sensi dell'art. 7 della L. 23/12/1998, n. 448, in caso di alienazione di immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, e successivo acquisto (a qualsiasi titolo, quindi anche gratuito) entro un anno dall'alienazione di un'altra casa in presenza delle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni stesse, al contribuente è attribuito un credito d'imposta.

Detto credito d'imposta:

  • è fino a concorrenza delle imposte (Registro o IVA) pagate in relazione al precedente acquisto agevolato;
  • non può eccedere in ogni caso le imposte (Registro o IVA) dovute in relazione al nuovo acquisto agevolato;
  • si applica anche se il primo acquisto è intervenuto prima della data di entrata in vigore della L. 448/1998.

Richiesta agevolazioni con dichiarazione di successione tardiva (Risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024)

È possibile richiedere le agevolazioni prima casa se i termini per la presentazione della dichiarazione di successione sono scaduti?

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024, chiarisce definitivamente che è possibile richiedere l'agevolazione "prima casa" anche con dichiarazione di successione presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi dall'apertura della successione entro determinati limiti temporali.

In caso di dichiarazione sostitutiva, la possibilità di richiedere l'agevolazione "prima casa" oltre il termine ordinario, trova un limite temporale nella notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta (ex articolo 27, comma 3, del Tus).

Nel caso, invece, di omissione della presentazione della mancata dichiarazione di successione, l'agevolazione può essere richiesta entro il termine di decadenza dall'azione di accertamento per l'omessa dichiarazione e, dunque, entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione (ex articolo 27, comma 4, del Tus).

Il chiarimento si era reso necessario in quanto alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate, a partire da ottobre 2021, inviavano avvisi di liquidazione in cui venivano "recuperate" le imposte ipo-catastali a seguito di agevolazioni prima casa richieste dopo la scadenza della successione (ossia dodici mesi dalla data di apertura). In tali avvisi venivano anche applicate le relative sanzioni.

Le motivazioni inserite all'interno degli avvisi di liquidazione riportavano:

Si recuperano le imposte dovute in autoliquidazione in quanto le invocate Agevolazioni previste dall'art. 69 L. 342/2000 potevano essere richieste entro i termini di cui all'art. 31 TUS 346/1990 ovvero entro 12 mesi dall'apertura della successione.Le agevolazioni di cui all'articolo 69, comma 4, L. 342/2000, corredate dalle dichiarazioni di cui alla nota II bis della tariffa allegata al TUR 131/1986 sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione.

Essendo la norma agevolativa, di stretta interpretazione, spetta al contribuente richiedere le detta agevolazioni presentando una dichiarazione di successione, integrativa o modificativa, D. Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 28, entro 12 mesi dall'apertura della successione.

Detto principio è quanto ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità della Cassazione con le Ordinanze n. 9890/2019 e 20132/2020.

Le due sentenze, in realtà fanno entrambe riferimento ad un caso diverso, ovvero l'applicazione della agevolazione da parte di coerede in possesso dei requisiti senza apposita richiesta in dichiarazione di successione (in entrambi i casi il coniuge superstite con il diritto di abitazione).

È sempre conveniente richiedere l'agevolazione prima casa?

DE.A.S. segnala (all'interno della verifica formale della pratica) i casi in cui l'applicazione delle agevolazioni prima-casa non porta alcun beneficio fiscale al contribuente.

Esempio 1

Successione di una abitazione del valore di Euro 5.000, con richiesta agevolazioni prima casa + altri immobili del valore di Euro 14.000:

  • Imposta ipotecaria: 200 + 14.000 x 2% = Euro 480
  • Imposta catastale: 200 + 14.000 x 1% = Euro 340
  • Totale = Euro 820

Senza richiesta delle agevolazioni prima casa, invece, le imposte saranno:

  • Imposta ipotecaria: 19.000 x 2% = Euro 380
  • Imposta catastale: 19.000 x 1% = Euro 190 = minimo Euro 200
  • Totale = Euro 580

Esempio 2

Successione di una abitazione del valore di Euro 10.000, con richiesta agevolazioni prima casa + un terreno del valore di Euro 1.000:

  • Imposta ipotecaria: 200 + 1.000 x 2% = Euro 220
  • Imposta catastale: 200 + 1.000 x 1% = Euro 210
  • Totale = Euro 430

Senza richiesta delle agevolazioni prima casa, invece, le imposte saranno:

  • Imposta ipotecaria: 11.000 x 2% = Euro 220
  • Imposta catastale: 11.000 x 1% = Euro 110 = minimo Euro 200
  • Totale = Euro 420

Naturalmente l'avviso non è "bloccante" e può essere ignorato nel caso in cui si ritenga comunque corretta l'applicazione delle agevolazioni.

La verifica formale della pratica segnalerà l'eventuale vantaggio nel non richiedere le agevolazioni una volta effettuato il calcolo delle imposte da versare.

Nella verifica DE.A.S. tiene conto anche di un altro aspetto: effettuando il calcolo automatico del valore degli immobili anche la base imponibile viene influenzata dalla presenza della richiesta delle agevolazioni prima casa. Normalmente il valore dell'immobile viene infatti calcolato come rendita_catastale x 1,05 x 120 mentre nel caso di prima casa il calcolo diventa: rendita_catastale x 1,05 x 110 e quindi anche l'imponibile deve essere ricalcolato di conseguenza.

Come richiedere l'agevolazione in DE.A.S.

In DE.A.S., per richiedere l'agevolazione prima casa:

  1. Nel Quadro immobili (EC/EB), attivare il flag "Prima casa" sull'immobile
  2. Nel Quadro eredi (EA), selezionare il soggetto beneficiario
  3. Premere il pulsante "Immobili per cui si richiedono le agevolazioni prima casa"
  4. Selezionare gli immobili e il tipo di agevolazione:
    • P: abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 o F/3)
    • X: pertinenza di abitazione principale (categorie C/2, C/6 o C/7)
    • Y: pertinenza in assenza di abitazione principale
    • Z: abitazione contigua
  5. Premere "Fine" per applicare le agevolazioni

Per i dettagli sulla procedura operativa in DE.A.S., consultare la sezione Agevolazioni prima casa nella documentazione del modello telematico.

Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati.