Dichiarazione scartata dopo l'invio e nella ricevuta di scarto è indicata come motivazione "DICHIARAZIONE DA INTEGRARE/SOSTITUIRE NON PRESENTE"
La dicitura "DICHIARAZIONE DA INTEGRARE/SOSTITUIRE NON PRESENTE" significa che si ricade in una delle seguenti situazioni:
a) la prima dichiarazione non è mai stata presentata
b) la prima dichiarazione è stata presentata tramite Modello 4
c) la prima dichiarazione è stata presentata da altro dichiarante oppure dal solito dichiarante ma con codice carica diverso (ad esempio una prima volta come rappresentante di un erede e la seconda come erede stesso)
d) non sono stati correttamente indicati i dati della dichiarazione che si va a sostituire (ricordiamo infatti che per tutte le dichiarazioni sostitutive, anche oltre la prima, si devono indicare i dati di registrazione della prima dichiarazione presentata)
Per quanto riguarda il caso b) ricordiamo che:
Per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una denuncia presentata con il precedente modello occorre continuare ad utilizzare tale modulistica seguendo le relative modalità di presentazione.
Per quanto riguarda il caso c) ricordiamo che:
La dichiarazione sostitutiva può essere inviata telematicamente solo dal dichiarante che ha presentato la precedente dichiarazione che si intende sostituire.
Al legatario è data la possibilità di inviare direttamente la dichiarazione in via telematica in relazione all'oggetto del proprio legato, essa costituirà una "prima dichiarazione", pertanto non sostituirà quella che eventualmente è stata precedentemente presentata da un altro soggetto.
Qualora, invece, un soggetto legittimato a presentare la dichiarazione, diverso dal dichiarante o dal legatario, voglia inviare la dichiarazione per la medesima successione, dovrà recarsi presso l'ufficio territoriale competente alla lavorazione. Anche in questo caso la dichiarazione non sostituirà quella precedentemente presentata, pertanto costituirà un'ulteriore dichiarazione che si andrà ad affiancare alla precedente e saranno dovute le relative imposte.
I legatari, nel presentare la dichiarazione, sono obbligati ad indicare oltre ai dati del defunto e ai propri dati, anche tutte le informazioni riguardanti l'oggetto del proprio legato e le eventuali donazioni a proprio favore; inoltre devono indicare, tramite allegazione nel quadro EG, i dati dei chiamati all'eredità, il loro grado di parentela o affinità con il defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie intervenute.
Sempre in merito al caso c), si riporta la risposta fornita da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate:
"Seconda prima dichiarazione" Si tratta dei casi in cui, successivamente all'invio della dichiarazione, un soggetto diverso dal precedente dichiarante (ad es. uno degli altri coeredi/chiamati all'eredità) vuole procedere all'invio di una propria dichiarazione per la medesima successione. Il contribuente non potrà trasmettere in via autonoma ma dovrà necessariamente recarsi presso l'ufficio competente per la lavorazione, che curerà l'invio telematico della nuova dichiarazione (fa eccezione il legatario – con riferimento al proprio legato potrà trasmettere la propria «prima dichiarazione»). La dichiarazione di successione presentata e trasmessa dall'ufficio competente viene classificata come una "seconda prima dichiarazione" e conserva una valenza dichiarativa autonoma e distinta rispetto a quella già presente in banca dati. Saranno dovute le relative imposte.